LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
220.01 - Industria
230.01 - Organizzazione turistica
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura
120.05 - Personale regionale
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 58
  (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 17/2009 )
1.
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:
<<Articolo 3 bis
 (Intestazione al demanio idrico regionale)
1. I beni iscritti al demanio o al patrimonio della Regione, per i quali la struttura regionale competente abbia accertato la funzionalità idraulica, sono iscritti al demanio idrico regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per la variazione dell'intestazione del bene a nome del demanio idrico regionale presso gli uffici competenti.>>.