Art. 43
(Procedure di soppressione e norme transitorie)
1.
Con decreto del Presidente della Regione emanato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Università e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione è disposta l'attribuzione ai Direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU, di cui alla
legge regionale 23 maggio 2005, n. 12
(Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), delle funzioni di Commissari straordinari e liquidatori degli enti stessi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Dalla data di nomina dei Commissari di cui al comma 1, sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU e dalla medesima data decadono i rispettivi Presidenti.
3. Ai Commissari sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti.
4.
l Commissari provvedono alla chiusura della gestione pregressa, curando in particolare la predisposizione:
a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;
b) di un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;
c) di un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;
d) del bilancio unificato dei due ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1.
5. L'ARDISS è costituita a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1. Entro tale termine devono essere nominati i relativi organi e definito l'assetto organizzativo.
6.
I Collegi dei revisori contabili degli ERDISU, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a esercitare le funzioni di cui all'
articolo 18 della legge regionale 12/2005
fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di liquidazione dei rispettivi enti. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 essi svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) certificazione del rendiconto degli ERDISU relativo all'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1;
b) certificazione dei dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria;
c) esercizio degli adempimenti connessi ai compiti di cui alle lettere a) e b).
8.
A decorrere dalla data di cui al comma 5 gli ERDISU sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'ARDISS che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo.
9.
Il personale in servizio presso i soppressi ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 è trasferito all'ARDISS, con decorrenza dall'1 gennaio dell'esercizio successivo.
10. L'ARDISS subentra nella titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare degli ERDISU dalla data della loro cessazione.
11. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale degli ERDISU rimangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 67, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Parole sostituite al comma 5 bis da art. 28, comma 1, L. R. 21/2013
3Comma 5 bis abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
4Comma 12 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
5Comma 13 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
6Comma 14 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
7Comma 15 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
8Parole sostituite al comma 5 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020
9Parole sostituite al comma 8 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020
10Parole sostituite al comma 9 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020
11Parole sostituite al comma 10 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020