Art. 15
(Procedura di liquidazione)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è nominato, con decorrenza dall'1 gennaio 2013, il commissario liquidatore dell'Agenzia con il compito di adottare entro il 31 dicembre 2013 gli atti necessari alla gestione contabile residua dell'Agenzia e di liquidare i rapporti giuridici attivi e passivi secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale e di predisporre il bilancio di liquidazione, svolgendo dette attività in collaborazione con il Servizio di cui al comma 4.
1 bis. Il commissario liquidatore procede inoltre al completamento dei progetti finanziati con fondi comunitari e del progetto SICS (Studenti informati, Cittadini sicuri) - edizione 2012/2013, già gestiti dall'Agenzia e la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2013.
2. Il bilancio di liquidazione e gli atti connessi, predisposti dal commissario liquidatore, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di lavoro e della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il commissario liquidatore di cui al comma 1 è scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente e per l'incarico allo stesso non spetta alcuna indennità di carica o compenso.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2013 le competenze e le funzioni già in capo all'Agenzia, a esclusione di quelle di cui ai commi 1 e 1 bis, sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro con un Servizio di nuova istituzione.
5. La Direzione centrale competente in materia di lavoro succede nei rapporti giuridici attivi e passivi non ancora cessati al termine dell'incarico del commissario liquidatore.
6.
Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a esercitare le funzioni di cui all'
articolo 12, comma 5, della legge regionale 18/2005
fino alla pubblicazione, ai sensi del comma 2, del bilancio di liquidazione dell'Agenzia e, a decorrere dall'1 gennaio 2013, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) certifica il bilancio di esercizio 2012 dell'ente;
b) certifica i dati contabili previsionali e di chiusura della liquidazione di cui al comma 1;
c) cura gli adempimenti connessi alle funzioni di cui alle lettere a) e b).
7.
Le risorse finanziarie residue derivanti dalla gestione liquidatoria correlata alla soppressione dell'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1263 di nuova istituzione "
per memoria
", a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "
Rientri delle disponibilità residue della soppressa Agenzia regionale del lavoro
".
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 138, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 138, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 138, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.