LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
220.01 - Industria
230.01 - Organizzazione turistica
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura
120.05 - Personale regionale
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO VIII
 INTERVENTI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE
CAPO I
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17/2009
Art. 57
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) è inserito il seguente:
<<1 bis. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 823 del codice civile , ai fini di contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio idrico regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale.>>.

Art. 58
  (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 17/2009 )
1.
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:
<<Articolo 3 bis
 (Intestazione al demanio idrico regionale)
1. I beni iscritti al demanio o al patrimonio della Regione, per i quali la struttura regionale competente abbia accertato la funzionalità idraulica, sono iscritti al demanio idrico regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per la variazione dell'intestazione del bene a nome del demanio idrico regionale presso gli uffici competenti.>>.

Art. 59
1. All' articolo 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole << provinciali, comunali e regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni >>;

b)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1 bis. L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1, trasmette alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico regionale, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale.>>;

c)
al comma 2, dopo le parole << i transiti su beni del demanio idrico regionale >> sono aggiunte le seguenti: << per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e >>;

d)
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Non sono soggette ad autorizzazione, né alla corresponsione di alcun canone le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni per lo svolgimento di esercitazioni finalizzate alla protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale, organizzate o promosse da soggetti pubblici.>>.

Art. 60
  (Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale 17/2009 )
1.
L' articolo 8 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Concessioni rilasciate dallo Stato)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 3, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione si prende atto delle modalità di esercizio, della durata e del canone demaniale, come contrattualmente stabiliti, relativi alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 relativo al bene oggetto di concessione e di eventuali subentri nell'atto di concessione medesimo.>>.

Art. 61
1.
Al comma 1, dell'articolo 12, della legge regionale 17/2009 , le parole << motonautiche, anche a carattere amatoriale >> sono sostituite dalle seguenti: << nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni >>.

Art. 62
1. All' articolo 16, della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 3 la parola << motonautiche >> è sostituita dalle seguenti: << nautiche con o senza mezzi a motore >>;

b)
al comma 7 la parola << motonautiche >> è sostituita dalle seguenti: << nautiche con o senza mezzi a motore >>.

Art. 63
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 17/2009 , dopo le parole << motoristiche e ciclistiche >> sono aggiunte le seguenti: << e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, >>.

Art. 64
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17/2009 , la parola << motonautiche >> è sostituita dalle seguenti: << nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni >>.

Art. 65
  (Modifica dell'allegato A alla legge regionale 17/2009 )
1.
All'allegato A (Tariffe unitarie per la determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita dei beni sdemanializzati) alla legge regionale 17/2009 , dopo le parole << pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968. >>, sono aggiunte le seguenti: << Nei casi particolari, o comunque non contemplati nel presente tariffario, ai fini della determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita del bene si applica il procedimento di stima diretta a valori di mercato. >>.