LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
220.01 - Industria
230.01 - Organizzazione turistica
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura
120.05 - Personale regionale
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 59
1. All' articolo 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole << provinciali, comunali e regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni >>;

b)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1 bis. L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1, trasmette alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico regionale, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale.>>;

c)
al comma 2, dopo le parole << i transiti su beni del demanio idrico regionale >> sono aggiunte le seguenti: << per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e >>;

d)
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Non sono soggette ad autorizzazione, né alla corresponsione di alcun canone le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni per lo svolgimento di esercitazioni finalizzate alla protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale, organizzate o promosse da soggetti pubblici.>>.