LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
220.01 - Industria
230.01 - Organizzazione turistica
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura
120.05 - Personale regionale
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 43
 (Procedure di soppressione e norme transitorie)
1. Con decreto del Presidente della Regione emanato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Università e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione è disposta l'attribuzione ai Direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU, di cui alla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), delle funzioni di Commissari straordinari e liquidatori degli enti stessi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Dalla data di nomina dei Commissari di cui al comma 1, sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU e dalla medesima data decadono i rispettivi Presidenti.
3. Ai Commissari sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti.
4. l Commissari provvedono alla chiusura della gestione pregressa, curando in particolare la predisposizione:
a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;
b) di un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;
c) di un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;
d) del bilancio unificato dei due ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1.
5. L'ARDISS è costituita a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1. Entro tale termine devono essere nominati i relativi organi e definito l'assetto organizzativo.
5 bis.  
( ABROGATO )
6. I Collegi dei revisori contabili degli ERDISU, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a esercitare le funzioni di cui all' articolo 18 della legge regionale 12/2005 fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di liquidazione dei rispettivi enti. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 essi svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) certificazione del rendiconto degli ERDISU relativo all'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1;
b) certificazione dei dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria;
c) esercizio degli adempimenti connessi ai compiti di cui alle lettere a) e b).
7. I componenti dei Collegi di cui al comma 6 continuano a percepire le indennità di cui all' articolo 20 della legge regionale 12/2005 come determinate dalla Giunta regionale.
8.
A decorrere dalla data di cui al comma 5 gli ERDISU sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'ARDISS che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo.

9.
Il personale in servizio presso i soppressi ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 è trasferito all'ARDISS, con decorrenza dall'1 gennaio dell'esercizio successivo.

10. L'ARDISS subentra nella titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare degli ERDISU dalla data della loro cessazione.
11. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale degli ERDISU rimangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.
12.  
( ABROGATO )
(4)
13.  
( ABROGATO )
(5)
14.  
( ABROGATO )
(6)
15.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 67, L. R. 27/2012
2Parole sostituite al comma 5 bis da art. 28, comma 1, L. R. 21/2013
3Comma 5 bis abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
4Comma 12 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
5Comma 13 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
6Comma 14 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
7Comma 15 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
8Con riferimento ai commi 5, 8, 9 e 10 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".