LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
220.01 - Industria
230.01 - Organizzazione turistica
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura
120.05 - Personale regionale
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 24
 (Interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza)
1. Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento e conservazione degli edifici destinati a servizi di accoglienza, compresi quelli sportivi, a favore degli studenti universitari, anche in integrazione con la normativa nazionale in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 rientrano nelle seguenti categorie:
a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, restauro e risanamento di edifici e acquisto degli immobili o delle aree necessarie per la realizzazione degli edifici stessi;
b) acquisto e posa in opera di arredi, attrezzature e apparecchiature da destinare agli edifici. Sono considerati arredi e attrezzature i beni mobili oggetto di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi).
3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 e i soggetti pubblici proprietari di strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario gestite da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25.
4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria all'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
2Parole sostituite al comma 3 da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 21/2014
3Comma 4 sostituito da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 21/2014