LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
220.01 - Industria
230.01 - Organizzazione turistica
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura
120.05 - Personale regionale
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti abrogazioni e soppressioni:

a) alla legge regionale 18/2005 :
1)
al comma 1 dell'articolo 3 è soppressa la lettera c);

2)
al comma 8 dell'articolo 5 sono soppresse le parole << e il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro >>;

3) gli articoli 9, 10, 11, 13, 14 e 15;
4)
l'articolo 12, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 6, della presente legge, è abrogato;

5)
al comma 1 dell'articolo 33 sono soppresse le parole << dall'Agenzia e >>;

6)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 sono soppresse le parole << , attraverso l'Agenzia e >>;

7)
al comma 3 dell'articolo 46 sono soppresse le parole << , attraverso l'Agenzia e >>;

8)
al comma 2 dell'articolo 47 le parole << L'Agenzia >> sono sostituite dalle parole << La Regione >>;

9)   ( ABROGATO )
10)   ( ABROGATO )
11)   ( ABROGATO )
12)   ( ABROGATO )
13)   ( ABROGATO )
b)
i commi 7 e 8 dell' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ) sono abrogati;

c)
i commi 57, 58, 59, 60 limitatamente alla lettera b), 61 e 62 dell' articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) sono abrogati;

d)
al comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ) le parole << all'Agenzia regionale del lavoro, di cui al capo II, titolo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché >> sono soppresse;

Note:
1Numero 9) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, a seguito dell'abrogazione del comma 4 dell'art. 47, L.R. 18/2005.
2Numero 10) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
3Numero 11) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
4Numero 12) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
5Numero 13) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020