LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 15

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

TESTO VIGENTE dal 29/12/2016

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Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.03 - Fauna
450.01 - Caccia
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO I
 ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO
Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione , ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'adeguamento della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l'adeguamento della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché l'adeguamento della legge regionale 7/2008 alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Art. 2
  (Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 10/2004 )
1.
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 10/2004 è inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
 (Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive)
1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge comunitaria e ai disegni di legge di cui all'articolo 8, dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria.>>.