LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 15

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

TESTO VIGENTE dal 29/12/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.03 - Fauna
450.01 - Caccia
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 20
 (Commercializzazione della carne della selvaggina)
1. Fermo restando il diritto di ogni cacciatore sui capi di selvaggina regolarmente abbattuti, le assemblee delle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a deliberare la commercializzazione della carne della selvaggina restante regolarmente abbattuta, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e previo controllo delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.
2. I proventi di tale commercializzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere destinati a opere di miglioramento ambientale sul territorio affidato in gestione alla Riserva stessa.
3. Analogamente, e con le stesse modalità e obblighi, tale commercializzazione potrà avvenire anche a livello di Distretti venatori.