LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/07/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
 (Finalità 8 - protezione sociale)
1.
L' articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 35
 (Riserva della Regione)
1. Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni di livello nazionale operanti nel territorio regionale e dei comitati di livello regionale a esse afferenti:
a) Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
b) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili;
c) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra;
d) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro;
e) Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;
f) Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti;
g) Unione Italiana Ciechi;
h) Unione Nazionale Mutilati per Servizio;
i) Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali.
2. Eventuali altre associazioni di categoria che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati e disabili da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono individuate dalla Giunta regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni beneficiarie di cui ai commi 1 e 2 e non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità.
4. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono disciplinati con apposito regolamento.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 35 della legge regionale 10/1988 , come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
3.
È abrogato l' articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48 (Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati).

4. L'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine è autorizzata a utilizzare il contributo previsto dall' articolo 9, comma 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), anche per l'espletamento dell'attività istituzionale da realizzare nell'anno 2012.
5.
AI comma 21 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole << per le proprie finalità istituzionali >> sono sostituite dalle seguenti: << finalizzato a sostenere gli oneri per le iniziative connesse alla celebrazione di 25 anni di attività >>.

6.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 7, comma 21, della legge regionale 18/2011 , come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole << per finalità istituzionali >> sono sostituite dalle seguenti: << per iniziative connesse alla celebrazione di 25 anni di attività >>.

7.
AI comma 20 dell'articolo 8 della legge regionale 18/2011 le parole << per il funzionamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione degli obiettivi della Onlus medesima >> sono sostituite dalle seguenti: << per il pagamento degli oneri pregressi >>.

8.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 8, comma 20, della legge regionale 18/2011 , come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole << per l'attività istituzionale e per la realizzazione degli obiettivi della Onlus medesima >> sono sostituite dalle seguenti: << per il pagamento degli oneri pregressi >>.

9.  
( ABROGATO )
(6)
10.  
( ABROGATO )
(7)
11.  
( ABROGATO )
(8)
12. Per le finalità previste dai commi 9 e 10 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4820 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alle associazioni di volontariato per sostenere l'attività di trasporto malati, anziani e disabili".
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma un contributo straordinario di 100.000 euro per l'acquisto di arredi e attrezzature per l'attivazione, nel comune di Medea, del servizio residenziale di riferimento regionale, sperimentale e innovativo per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo, anche prive del sostegno familiare e per le quali non è possibile trovare nei rispettivi territori di appartenenza soluzioni adeguate di tipo domiciliare e residenziale, la cui realizzazione è stata finanziata ai sensi dell' articolo 4, comma 95, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonché per il potenziamento delle attrezzature del servizio lavanderia e stireria dell'Istituto Psicopedagogico "Villa S. Maria della Pace" di Medea.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4821 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma per l'acquisto di arredi e attrezzature per l'attivazione nel Comune di Medea del servizio residenziale di riferimento regionale sperimentale e innovativo per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo".
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Onlus Fabiola di Udine un contributo straordinario per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4823 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Onlus Fabiola di Udine per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività ordinaria".
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" un finanziamento straordinario per l'attuazione di un centro diurno sperimentale per adolescenti e preadolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo nel territorio della provincia di Udine, da realizzare in collaborazione con l'Associazione di volontariato Progetto Autismo FVG Onlus di Tavagnacco.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata nella quale si evidenziano le modalità e i tempi di realizzazione delle attività previste, i soggetti coinvolti nel progetto e i relativi costi. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4825 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 Medio Friuli per l'attuazione di un centro diurno sperimentale per adolescenti e preadolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo da realizzare in collaborazione con l'Associazione di volontariato Progetto Autismo FVG Onlus di Tavagnacco".
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus di Pordenone un contributo straordinario destinato alla riorganizzazione strutturale del servizio residenziale per disabili per la realizzazione di un nucleo residenziale sperimentale di rilievo regionale destinato all'accoglienza di minori disabili ad alta intensità assistenziale.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:
a) relazione tecnica illustrativa con dettaglio dei lavori già eseguiti e di quelli ancora da eseguire;
b) per i lavori eseguiti fatture regolarmente quietanziate;
c) per i lavori ancora da eseguire progetto definitivo corredato di tutti i documenti necessari a ottenere i pareri previsti;
d) relazione generale gestionale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
24. Con il decreto di concessione è autorizzata l'erogazione del 70 per cento del contributo concesso e disposto il rinvio dell'erogazione del saldo a presentazione della documentazione prevista dall' articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
25. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4827 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus di Pordenone per la riorganizzazione strutturale del servizio residenziale per disabili e per la realizzazione di un nucleo residenziale sperimentale per minori disabili ad alta intensità assistenziale".
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progetto Autismo FVG Onlus di Cavalicco un contributo straordinario per il conseguimento delle finalità istituzionali.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4828 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Progetto Autismo FVG Onlus di Cavalicco per il conseguimento delle finalità istituzionali".
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario per le spese sostenute ai fini dell'organizzazione e gestione della "Rassegna internazionale di teatro sociale Altre Espressività", comprese le attività di accompagnamento e gestione dei gruppi teatrali e l'informazione e la diffusione dell'evento.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata del bilancio consuntivo e di una relazione illustrativa delle attività effettuate. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4829 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) di Gradisca d'Isonzo per le spese sostenute per l'organizzazione e gestione della "Rassegna internazionale di teatro sociale Altre espressività"".
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Vito al Tagliamento, nella sua qualità di Ente gestore dell'ambito distrettuale del Servizio sociale dei Comuni, a riconoscimento del suo ruolo di promotore nell'introduzione e nell'affermazione della figura dell'amministratore di sostegno a favore delle fasce più fragili della popolazione, un contributo straordinario per il prosieguo e il consolidamento dell'esperienza pilota.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Vito al Tagliamento nella sua qualità di Ente gestore dell'ambito distrettuale del Servizio sociale dei Comuni per il prosieguo e per il consolidamento dell'esperienza pilota relativa all'introduzione e all'affermazione della figura dell'amministratore di sostegno a favore delle fasce più fragili della popolazione".
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità Autonomia Personale - Sezione del Friuli Venezia Giulia un finanziamento straordinario per la realizzazione di un progetto finalizzato alla definizione del profilo delle persone con disabilità visiva e con multidisabilità, al fine di consentire una adeguata programmazione e gestione dei servizi dedicati a tali persone.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata nella quale si evidenziano le modalità e i tempi di realizzazione delle attività di censimento, i soggetti coinvolti nel progetto e i costi previsti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4832 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Associazione Nazionale Istruttori Orientamento e Mobilità Autonomia Personale - Sezione del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di un progetto finalizzato alla definizione del profilo delle persone con disabilità visiva".
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Torviscosa un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di attività e manifestazioni volte alla riflessione sulle problematiche alcol correlate e di prevenzione delle dipendenze rivolte in modo particolare a ragazzi, giovani e famiglie.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 38.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4892 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Torviscosa per la realizzazione di attività e manifestazioni volte alla riflessione sulle problematiche alcol correlate e di prevenzione delle dipendenze".
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale Solimai di Udine un contributo di 10.000 euro per il servizio del "Telefono anziani maltrattati", nonché per l'attività istituzionale.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4895 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Cooperativa Solimai di Udine per il servizio del "Telefono anziani maltrattati", nonché per l'attività istituzionale".
44. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 44, della legge regionale 11/2011 è concesso un contributo di 30.000 euro alla Casa di riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri di San Vito al Tagliamento.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e degli interventi realizzati e di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Casa di riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri di San Vito al Tagliamento".
47.
AI comma 33 dell'articolo 7 della legge regionale 18/2011 le parole << per la realizzazione degli interventi di adeguamento funzionale, acquisto area, costruzione delle strutture della fattoria sociale di Rizzolo >> sono sostituite dalle seguenti: << destinato a sostenere le spese per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel comune di Reana del Rojale >>.

48.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 7, comma 33, della legge regionale 18/2011 , come modificato dal comma 47, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4695 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole << per la realizzazione degli interventi di adeguamento funzionale, acquisto area, costruzione delle strutture della fattoria sociale di Rizzolo >> sono sostituite dalle seguenti: << destinato a sostenere le spese di acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel comune di Reana del Rojale >>.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fonte Comunità Famiglia Onlus di Trieste un contributo in conto capitale di 800.000 euro per la realizzazione di un centro socio-riabilitativo ed educativo per persone disabili.
50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:
a) progetto preliminare;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;
c) parere di compatibilità con il fabbisogno territoriale di servizi semiresidenziali per persone disabili, espresso dal Comune di Trieste.
51. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 49 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
52. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4818 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Fonte Comunità Famiglia Onlus per la realizzazione di un centro socio-riabilitativo ed educativo per persone disabili".
53. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire sistematico supporto alle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi relativi al governo del sistema sanitario e sociale, nonché alle politiche per la famiglia e per i giovani, si avvale delle competenze dell'Area Welfare di Comunità, istituita presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana".
54.
Per la realizzazione delle attività di cui al comma 53, l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 " Bassa Friulana " è autorizzata ad assumere, ai sensi delle disposizioni vigenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a tempo indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno organico di profili professionali della dirigenza e del comparto necessari per le attività svolte dall'Area Welfare di Comunità. Tale personale viene inserito in una dotazione organica aggiuntiva, distinta da quella approvata dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la cui consistenza numerica è determinata annualmente e non potrà superare, in ogni caso, il limite percentuale dell'1,5 per mille delle dotazioni organiche complessive degli enti del Servizio sanitario regionale. Il responsabile della struttura operativa può essere nominato con le modalità di cui all' articolo 14, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche e integrazioni. L'attività di supporto e le risorse necessarie verranno annualmente individuate dalla Giunta regionale nelle Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale e negli altri atti di programmazione regionale inerenti ai settori e materie di cui al comma 53, nonché tramite convenzioni per la gestione operativa di progetti sperimentali e di innovazione, anche a livello internazionale, relativi agli ambiti suddetti a valere su specifici fondi regionali, nazionali e comunitari. L'Azienda per i servizi sanitari n. 5 " Bassa Friulana ", per le funzioni di cui al comma 53, adotterà contabilità separata senza oneri aggiuntivi a suo carico.

54 bis. Le attività di cui al comma 53 di natura sociosanitaria sono soggette alla programmazione annuale del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).
55.
In sede di prima applicazione la dotazione organica aggiuntiva e l'assetto organizzativo della struttura di cui al comma 54 sono approvati, su proposta del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 " Bassa Friulana ", con decreto del Direttore della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

56.
Al fine di favorire la pronta attivazione dei servizi domiciliari previsti nell'ambito del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), la parola << qualifica >> è sostituita dalla seguente: << qualificazione >>.

57.
Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2005 dopo le parole << adibiti al sonno. >> sono aggiunte le seguenti: << Relativamente ai servizi integrativi di cui al comma 2, lettera c), non trova applicazione la normativa di settore attinente alla disciplina delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. >>.

58.
Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2005 dopo le parole << per la prima infanzia >> sono inserite le seguenti: << , salva la specifica disciplina dei servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), >>.

59. Agli interventi previsti dall' articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 .
60.
Al comma 23 dell'articolo 8 della legge regionale 18/2011 le parole << agli enti locali >> sono sostituite dalle seguenti: << ai comuni >>.

61.
I commi 24, 25 e 26 dell' articolo 8 della legge regionale 18/2011 sono sostituiti dai seguenti:
<<24. Il contributo di cui al comma 23 è destinato alla copertura integrale, fino alla concorrenza degli importi massimi fissati dal comma 25, di tutte le spese organizzative direttamente imputabili e pertinenti all'istituzione e alla gestione di organismi, comunque denominati, formati con il coinvolgimento diretto di bambini e ragazzi di età non superiore a diciotto anni, per consentirne la partecipazione ai processi decisionali delle rispettive comunità locali. Non sono comunque ammesse a contributo, nemmeno per quote, le spese generali e di funzionamento dell'ente beneficiario, le spese di rappresentanza, nonché le spese per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovo di beni durevoli.
25. L'entità del contributo, determinata sulla base delle spese complessivamente ammissibili, non può eccedere gli importi di seguito indicati con riferimento alla popolazione di ciascun comune, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda:
a) 3.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
b) 5.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 9.999 abitanti;
c) 8.000 euro per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti.
26. Gli importi massimi di contributo fissati dal comma 25 sono cumulabili qualora la medesima iniziativa sia attivata da più comuni congiuntamente.
26 bis. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'importo del fabbisogno complessivo determinato ai sensi del comma 24, i contributi sono proporzionalmente ridotti in misura uguale per tutti i comuni beneficiari.
26 ter. Ciascun comune può presentare un'unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 23 sono presentate alla struttura competente per la gestione della funzione di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del programma di attività approvato dall'Amministrazione comunale interessata, nonché del preventivo delle spese direttamente connesse all'iniziativa.
26 quater. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata, a seguito dell'adozione, da parte dell'organo comunale competente, del provvedimento istitutivo dell'organismo di partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi di cui al comma 24. Le modalità e termini di rendicontazione sono stabiliti con il decreto di concessione ai sensi della legge regionale 7/2000 .>>.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa Agricolo Forestale di Paluzza un contributo straordinario per la definizione e la realizzazione di attività di tipo innovativo di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate in attività di manutenzione ambientale degli argini fluviali, in particolare nelle aree montane e collinari.
63. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 62 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale dell'iniziativa con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi previsti e con indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4688 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Cooperativa Agricolo Forestale di Paluzza per la definizione e la realizzazione di attività di tipo innovativo di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate in attività di manutenzione ambientale degli argini fluviali, in particolare nelle aree montane e collinari".
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Parrocchia di San Benedetto Abate di Rivarotta di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto di gazebo e materiale da campeggio da utilizzare per iniziative ricreative a favore dei giovani.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 18.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4819 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di San Benedetto Abate di Rivarotta di Pasiano di Pordenone per l'acquisto di gazebo e materiale da campeggio da utilizzare per iniziative ricreative a favore dei giovani".
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Alpini sezione di Codroipo un contributo straordinario per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria.
69. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 68 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4822 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Nazionale Alpini sezione di Codroipo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria".
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per la riqualificazione del Centro di aggregazione giovanile, ivi compresi i lavori di cablaggio e messa in rete del sistema e per l'acquisto di arredi e attrezzature informatiche.
72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 71 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1140 e del capitolo 4826 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per la riqualificazione del centro di aggregazione giovanile".
74. Alla Parrocchia di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro, locataria dell'ex Caserma Guardia di Finanza "Isonzo", sita in comune di Tarvisio, località Fusine Valromana, è concesso un contributo straordinario a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, ristrutturazione e adeguamento della caserma medesima.
75. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 74 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del preventivo di spesa e del rinnovo del contratto di locazione per ulteriori diciannove anni. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.
76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1140 e del capitolo 3564 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per i lavori di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento dell'ex Caserma Guardia di Finanza "Isonzo" di Fusine Valromana".
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 79 contributi straordinari a copertura delle spese sostenute successivamente all'1 gennaio 2011 per interventi di adeguamento di strutture destinate a servizi per la prima infanzia alle caratteristiche richieste per tali strutture dalla legge regionale 20/2005 e successive modifiche e integrazioni.
78. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 77 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa sostenuta.
79. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di 135.000 euro a favore della Cooperativa sociale La Casetta di Trieste e di 65.000 euro a favore della Parrocchia dello Spirito Santo di Gemona del Friuli a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1141 e del capitolo 5709 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi straordinari alla Cooperativa sociale La Casetta di Trieste e alla Parrocchia dello Spirito Santo di Gemona del Friuli per interventi di adeguamento di strutture destinate a servizi per la prima infanzia, richiesti dalla legge regionale 20/2005 ".
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in deroga a quanto previsto dagli articoli 56 e 59 della legge regionale 14/2002 , interventi in materia di edilizia residenziale e di edilizia non residenziale e lavori pubblici, già ammessi a contribuzione, mediante concessione di contributi integrativi per il medesimo intervento, purché l'importo complessivamente concesso non superi la misura massima consentita dalle norme di settore e dai relativi regolamenti di attuazione.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione di interventi a sostegno delle politiche abitative attraverso l'adozione di un programma di investimenti a sostegno della casa, con la dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, con lo scopo di:
a) ampliare la gamma degli strumenti per l'attuazione delle politiche per la casa attraverso il ricorso a strumenti finanziari innovativi;
b) concorrere a creare le condizioni per incrementare i flussi finanziari destinati a investimenti finalizzati ad accrescere l'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale;
c) favorire lo sviluppo di forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato massimizzando gli effetti sociali della partecipazione di soggetti pubblici;
d) fornire agli enti locali misure di sostegno per la verifica tecnica delle ipotesi di programmi di edilizia residenziale sociale.
82. Per le finalità previste dal comma 81 l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a sostenere gli oneri finanziari necessari alla partecipazione di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale sociale;
b) a concedere contributi e anticipazioni per la realizzazione di interventi di edilizia residenza pubblica attuati all'interno di specifici programmi di investimento che comportano la partecipazione anche di soggetti privati.
83. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le forme di partecipazione regionale e l'entità degli impegni finanziari, tenuto conto delle risorse di bilancio.
84. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 81 e 82 si fa fronte con la disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'articolo 14, commi 39 e seguenti, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).
85. Le ATER possono mettere a disposizione, in deroga alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, anche alloggi di nuova costruzione, acquisto o recupero, entro il limite massimo del 10 per cento della disponibilità, per favorire il cambio di alloggio di assegnatari, in regola con il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, nel cui nucleo familiare sussistano situazioni di grave disabilità fisica, accertata ai sensi e per gli effetti dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che compromettano stabilmente l'accessibilità o la fruibilità dell'alloggio in godimento.
86. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del comma 85, le ATER disciplinano, con proprio provvedimento e d'intesa tra loro, modalità, termini e condizioni per la concreta applicazione di quanto disposto al comma 85.
87. Per il triennio 2012-2014, anche in deroga alle vigenti norme di settore, ai fini della razionalizzazione della proprietà patrimoniale delle ATER regionali, gli assegnatari, in regola con il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, possono richiedere la cessione in proprietà dell'alloggio di edilizia sovvenzionata in godimento, purché l'alloggio medesimo insista in uno stabile di cui l'ATER proprietaria possieda una quota minoritaria e sia non conveniente partecipare quale condomino alla gestione degli alloggi, ovvero insista in stabili da monofamiliari a quadrifamiliari.
88. Ferme restando le vigenti modalità per determinare il prezzo di cessione da parte dell'Ente gestore, gli alloggi richiesti sono obbligatoriamente ceduti agli assegnatari, con contestuale pagamento in unica soluzione del prezzo e delle altre spese complementari afferenti la compravendita.
89. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei commi 87 e 88, l'Ente gestore di alloggi di edilizia sovvenzionata predispone l'elenco degli stabili interessati e lo rende pubblico mediante affissione all'albo pretorio nelle sedi di decentramento dei Comuni in cui insistono i predetti stabili, nonché sul sito internet dell'Ente stesso e in quello della Regione Friuli Venezia Giulia.
90. Le entrate derivanti dall'alienazione degli alloggi di cui al comma 87, al netto delle eventuali spese per le procedure di vendita, sono destinate per almeno l'80 per cento a interventi di edilizia sovvenzionata e al pagamento di imposte gravanti le ATER.
91.
La lettera c) del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:
<<c) in relazione alle domande presentate nell'anno 2012 interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonché quelli per cui l'acquirente si impegni a ottenere tale requisito entro cinque anni dall'atto di compravendita; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente; è onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.>>.

92.
Al comma 2 bis dell'articolo 18 della legge regionale 6/2003 dopo la parola << maggiorenni >> sono inserite le seguenti: << e i parenti in linea retta fino al terzo grado >>.

93. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domanda di contributo le imprese e i loro consorzi, le cooperative e loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, che abbiano realizzato sul territorio regionale, a decorrere dall'1 luglio 2011, assunzioni e nuovi inserimenti a tempo indeterminato e che non abbiano già presentato la domanda di contributo ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), anteriormente alle assunzioni o ai nuovi inserimenti, a condizione che risultino realizzati tutti i seguenti presupposti:
a) i soggetti richiedenti soddisfano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni attuative dell' articolo 30 della legge regionale 18/2005 ;
b) le assunzioni e i nuovi inserimenti sono stati effettuati in deroga all' articolo 2112 del codice civile in attuazione di un accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria per il 1990);
c) le assunzioni e i nuovi inserimenti riguardano cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale, che siano soggetti a rischio di disoccupazione ovvero soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale;
d) le assunzioni e i nuovi inserimenti sono conformi alle vigenti disposizioni attuative di cui alla lettera a).
94. Ai fini del comma 93 si intendono per:
a) soggetti a rischio di disoccupazione:
1) coloro che sono stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, ovvero di assoggettamento del datore di lavoro a una delle procedure concorsuali di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), con conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;
2) coloro che sono stati sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga, qualora in sede di accordo sindacale siano stati previsti esuberi;
3) coloro che sono stati posti in distacco ai sensi dell' articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ;
b) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: coloro che sono stati sospesi dal lavoro, con ricorso al trattamento di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, ovvero posti in distacco ai sensi dell' articolo 8, comma 3, del decreto legge 148/1993 per motivi riconducibili a una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale 18/2005 con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro.
95. La domanda di contributo di cui al comma 93 è presentata alla Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro. Trovano applicazione le disposizioni procedurali previste dalle vigenti disposizioni attuative di cui al comma 93, lettera a).
96. L'ammontare del contributo di cui al comma 93 per ciascuna assunzione o inserimento in relazione alla quale possono trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale è pari a:
a) 2.500 euro, qualora l'assunzione o il nuovo inserimento riguardi soggetti a rischio di disoccupazione;
b) 4.500 euro, qualora l'assunzione o il nuovo inserimento riguardi soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale. L'importo è elevato a 5.500 euro qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi un soggetto che è anche invalido del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero una donna che ha già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non ha ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero ancora un uomo che ha già compiuto il trentaseiesimo anno di età ma non ha ancora compiuto il cinquantesimo anno di età. L'importo è elevato a 7.500 euro qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi un soggetto che è anche una donna che ha già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero un uomo che ha già compiuto il cinquantesimo anno di età.
97. Per ciascuna assunzione o inserimento in relazione alla quale non possono trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l'importo di cui al comma 96, lettera a), è elevato di 2.500 euro, mentre gli importi di cui al comma 96, lettera b), sono elevati di 3.500 euro.
98. Il contributo di cui al comma 93 è concesso quale aiuto di importanza minore (de minimis) nel rispetto delle condizioni poste dai seguenti regolamenti comunitari:
a) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
b) regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 ;
c) regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
99. Gli oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui ai commi da 93 a 98 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
100. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 5 e 6, della legge regionale 8 giugno 2012, n. 13 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3518 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Interventi per assicurare la copertura contributiva per limitati periodi di tempo e per il mantenimento della copertura previdenziale obbligatoria a favore di soggetti e lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione o con discontinuità contributiva".
101. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 2, della legge regionale 13/2012 , nei settori sanitario e sociosanitario, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
102. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 3, della legge regionale 13/2012 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3519 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle piccole e medie imprese che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare".
103.  
( ABROGATO )
(9)
104.
Dopo il comma 70 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007 sono inseriti i seguenti:
<<70 bis. La rendicontazione riferita agli interventi e alle azioni di cui al comma 69 ricomprende le spese sostenute per dodici mesi a partire dalla data del decreto di concessione.
70 ter. La disposizione di cui al comma 70 bis si applica anche ai progetti presentati ai sensi del comma 69 per le annualità di finanziamento 2009, 2010 e 2011. Qualora la durata dei progetti risulti incompatibile con tale termine, la rendicontazione riguarda le spese sostenute nel periodo compreso tra la data del decreto di concessione e il termine di presentazione del rendiconto.>>.

105. A partire dall'annualità di finanziamento 2013, le modalità di rendicontazione previste dall' articolo 4, comma 70 bis, della legge regionale 1/2007 , come aggiunto dal comma 104, trovano applicazione anche nei confronti dei progetti di cui alla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).
106.
Al comma 72 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole << individuate con regolamento, secondo modalità e limiti ivi stabiliti >> sono sostituite dalle seguenti: << , di seguito denominato Fondo >>.

107.
Il comma 73 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:
<<73. Con regolamento è disciplinata la gestione del Fondo e sono individuati i beneficiari.>>.

108.
Dopo il comma 73 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 sono inseriti i seguenti:
<<73 bis. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate una o più amministrazioni pubbliche cui affidare la gestione del Fondo e trasferire le relative risorse economiche, anche tramite l'attribuzione in delega delle correlate funzioni tecnico-amministrative.
73 ter. In caso di affidamento della gestione ai sensi del comma 73 bis, la Regione può concorrere al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale a valere sulle risorse disponibili sul Fondo.>>.

109. L'attribuzione di funzioni in delega, di cui ai commi 73 bis e 73 ter dell' articolo 10 della legge regionale 17/2008 , introdotti dal comma 108, può riguardare, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione regionale, l'attuazione di programmi a sostegno della domiciliarità comprensivi di forme di contribuzione economica alle persone disabili e alle famiglie, non istituiti o disciplinati da norme di legge regionale. In tal caso la Regione può concorrere al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
110. Le associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, beneficiarie di contributi regionali concessi dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, per il sostegno dell'attività istituzionale, presentano esclusivamente la rendicontazione ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 7/2000 .
111. Gli eventuali avanzi di gestione maturati dagli enti di cui al comma 110 nell'anno di concessione non comportano la rideterminazione dei contributi concessi, qualora destinati con atto del competente organo amministrativo al perseguimento delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse anche con la costituzione di riserve vincolate ai fini istituzionali, così come previsto dall' articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e dalla circolare del Ministero delle finanze 26 giugno 1998, n. 168/E. Le attività deliberate per l'utilizzo dell'avanzo non possono essere oggetto di ulteriore finanziamento regionale.
112. L'Associazione La Viarte Onlus di S. Maria La Longa è autorizzata a utilizzare la comunità terapeutica, ristrutturata con finanziamenti regionali concessi ai sensi dell' articolo 33, comma 9, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), per l'accoglimento di minori e giovani multiproblematici in convenzione con l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana".
113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Auxilia Onlus di Cividale del Friuli un contributo straordinario per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria.
114. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 113 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
115. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 5723 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Auxilia Onlus di Cividale del Friuli per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria".
116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nel territorio del Comune di Latisana, la realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a servizi sociali e servizi socio-sanitari di tipo residenziale.
117. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 116, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo in conto capitale di 3 milioni di euro.
118. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 116 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:
a) progetto preliminare;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
119. La concessione del contributo di cui al comma 117 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002 .
120. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4942 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Comune di Latisana per la realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a servizi sociali e servizi socio-sanitari di tipo residenziale".
121.
L' articolo 7 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 21 (Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso), è sostituito dal seguente:
<<Art. 7
 (Sostegno all'Associazione regionale delle Società di Mutuo Soccorso)
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove il coordinamento tra le Società di Mutuo Soccorso nonché la collaborazione e il costante coordinamento con gli enti pubblici operanti nel territorio regionale.
2. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le attività dell'associazione regionale da costituirsi tra le Società di Mutuo Soccorso con sede nel Friuli Venezia Giulia, mediante la concessione di un contributo annuo a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

122.
Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 1, della legge regionale 21/1999 , come sostituito dal comma 121, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4428 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione " Contributo annuo all'Associazione regionale tra le Società di Mutuo Soccorso della Regione, a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali ".

123. Per l'anno 2012, la domanda per la concessione del contributo di cui all' articolo 7 della legge regionale 21/1999 , come sostituito dal comma 121, è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
124. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "ANDI e non solo Onlus" di Cordenons un contributo di 10.000 euro per le finalità istituzionali.
125. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 124 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
126. Per le finalità previste dal comma 124 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4896 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Associazione "ANDI e non solo Onlus" per le finalità istituzionali".
127. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1Parole sostituite al comma 54 da art. 9, comma 41, lettera a), L. R. 27/2012
2Parole sostituite al comma 54 da art. 9, comma 41, lettera b), L. R. 27/2012
3Parole sostituite al comma 105 da art. 9, comma 188, L. R. 27/2012
4Comma 71 sostituito da art. 9, comma 15, L. R. 5/2013
5Comma 119 sostituito da art. 9, comma 16, L. R. 5/2013
6Comma 9 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 23/2013
7Comma 10 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 23/2013
8Comma 11 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 23/2013
9Comma 103 abrogato da art. 9, comma 11, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 69 dell'art. 4, L.R. 1/2007.
10Comma 91 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
11Comma 92 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
12Comma 54 bis aggiunto da art. 9, comma 5, L. R. 24/2016
13Integrata la disciplina del comma 53 da art. 105, comma 1, L. R. 13/2020
14Integrata la disciplina del comma 53 da art. 14, comma 6, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.