LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/07/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
 (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1.
Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente: << Il valore è calcolato in percentuale, sulla base del valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale; i valori, i parametri e i criteri di riferimento per il calcolo del danno provocato sono individuati dal medesimo regolamento. >>.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione dell' articolo 17, comma 1, della legge regionale 9/2007 , come modificato dal comma 1, continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3.
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007 è sostituita dalla seguente:
<<d) eseguire lavori relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali, agli interventi d'ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e di miglioramento delle aree adibite a verde;>>.

4.
L' articolo 12 bis della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è abrogato.

5.  
( ABROGATO )
(4)
6.
Per le finalità di cui all' articolo 40, comma 2 bis, lettera a), della legge regionale 9/2007 , come aggiunto dal comma 5, è autorizzata la spesa di 34.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2611 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione " Contributi in conto capitale ai proprietari di superfici forestali per la viabilità forestale ".

7.
Per le finalità di cui all' articolo 40, comma 2 bis, lettera b), della legge regionale 9/2007 , come aggiunto dal comma 5, è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2614 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione " Contributi in conto capitale o interessi alle imprese di utilizzazione boschiva per la meccanizzazione forestale ".

8.
Per le finalità di cui all' articolo 40, comma 2 bis, lettera c), della legge regionale 9/2007 , come aggiunto dal comma 5, è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2612 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione " Contributi in conto capitale o interessi alle imprese di prima trasformazione del legno per l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture e infrastrutture ".

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Riserva di caccia di Comeglians un contributo di 10.000 euro per la copertura degli oneri di realizzazione della sede.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di caccia corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 5785 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla riserva di caccia di Comeglians per la copertura degli oneri di realizzazione della sede".
12. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni regionali vigenti in materia di prati stabili e di siti della Rete Natura 2000 e affinché siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari, alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
<<d) le formazioni prative che derivano da interventi compensativi e riduzioni in pristino.>>;

b)
la lettera c) del comma 2 e il comma 3 dell'articolo 2 sono abrogati a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'adeguamento dell'inventario ai sensi del comma 13 del presente articolo;

c)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2 situate nelle aree pianeggianti dei Comuni di cui all'Allegato B, e che:
a) hanno una giacitura di pendenza media non superiore al 10 per cento;
b) ricadono in siti Natura 2000 ovvero, qualora siano esterne a tali siti, ricadono nelle zone E ed F dei Piani regolatori generali comunali o dei Piani operativi comunali già esecutivi alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), o comunque in zone di tutela ambientale-paesaggistica previste da tali Piani.
2. La presente legge non si applica alle formazioni erbacee di cui al comma 1 che:
a) presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1 e derivano da coltivazione effettuata successivamente all'1 gennaio 1992, data di entrata in vigore della riforma concernente la Politica Agricola Comune (PAC);
b) derivano da ritiro dei seminativi dalla produzione in attuazione di disposizioni comunitarie;
c) ricadono in zone interessate da opere idrauliche di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e in aree ove sono posizionate le opere necessarie per la vigilanza, il controllo, la riparazione e il monitoraggio delle medesime.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di prati stabili, entro quindici giorni dall'approvazione, le modificazioni degli strumenti urbanistici comunali riguardanti le formazioni erbacee di cui al comma 1.>>;

d)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Misure di conservazione)
1. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, non sono ammesse:
a) riduzione di superficie;
b) operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
c) attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
d) piantagione di specie arboree o arbustive;
e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacei naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.
2. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 sono ammesse:
a) la concimazione purché sia effettuata con le modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge;
b) l'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.>>;

e)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Deroghe)
1. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali autorizza la riduzione della superficie dei prati stabili naturali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità, nei seguenti casi:
a) motivi di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative;
b) interventi riguardanti le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1).
2. Il richiedente a corredo della domanda presenta il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili interessati dall'intervento e dei terreni interessati dagli eventuali interventi compensativi.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione dispone l'obbligo di realizzare interventi compensativi a cura del richiedente, secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'allegato C.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), possono essere, altresì, utilizzati per gli interventi compensativii terreni ricompresi nell'inventario dei prati stabili che hanno perso i requisiti per cause naturali e non dipendenti da violazioni di norme. Tali cause sono accertate ai sensi dell'articolo 6 bis.
5. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla stipulazione di idonea fideiussione.
6. La struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione accerta la corrispondenza degli interventi compensativi con il progetto di compensazione approvato.
7. Il proponente gli interventi di cui al comma 1, qualora assoggettati a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), trasmette la domanda e la documentazione di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.>>;

f)
il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di impostare una politica permanente di studio, conoscenza e salvaguardia dei prati stabili naturali e delle diverse specie floristiche, l'Amministrazione regionale codifica in una banca dati i prati stabili naturali di pianura e, sentiti gli Enti locali, realizza l'inventario dei prati stabili naturali che contiene le formazioni erbacee di cui all'articolo 3. Nell'inventario e nella banca dati sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali riferiti ai singoli prati stabili. L'inventario riporta, altresì, le misure di tutela insistenti su ciascun prato stabile.>>;

g)
al comma 7 dell'articolo 6 dopo le parole << per la realizzazione dell'inventario >> sono aggiunte le seguenti: << e per le modifiche del medesimo >>;

h)
il comma 1 dell'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:
<<1. L'inventario può essere aggiornato in ogni tempo in conformità alle disposizioni dell'articolo 3:
a) d'ufficio, anche in esito alle attività di monitoraggio di habitat e specie di cui all' articolo 8 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);
b) su domanda del proprietario o del conduttore, corredata della relazione tecnica o di idonea documentazione, indirizzata alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali.>>;

i)
il comma 1 bis dell'articolo 6 bis è abrogato;

j)
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 la parola << integrare >> è sostituita dalla seguente: << modificare >>.

13. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con le modalità di cui all' articolo 6 bis, comma 3, della legge regionale 9/2005 , l'adeguamento dell'inventario dei prati stabili alle disposizioni di cui al comma 12.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 3107 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per l'adeguamento e l'aggiornamento dell'inventario dei prati stabili naturali della pianura".
15.
Il comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), è abrogato.

17.
In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, e dell'articolo 2, commi 1 e 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale), il Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale assicura le attività di ordinaria amministrazione pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2012 , di competenza della soppressa Autorità di bacino regionale, utilizzando, a tal fine, il personale della medesima per il periodo di novanta giorni dal 4 maggio 2012, data di entrata in vigore della citata legge regionale 9/2012 , decorso il quale la Regione subentra nei relativi rapporti di lavoro ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 9/2012 . Il Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale dispone delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2012 della soppressa Autorità di bacino regionale.

18. Gli oneri derivanti dal comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile, individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio-ambientale determinatosi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, un finanziamento per le spese di funzionamento e del personale operante presso la struttura commissariale costituita ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare -UD e Grado - GO), di cui è autorizzato ad avvalersi, in base all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 22 giugno 2012, n. 10.
20. Il direttore del servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna provvede con decreto alla concessione e alla contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma 19, previa presentazione della domanda di concessione del finanziamento, corredata del preventivo analitico delle spese da sostenere.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2632 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento per le spese di funzionamento e del personale operante presso la struttura commissariale costituita per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale della laguna di Marano e Grado".
22.
L' articolo 12 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Rilevazione neve e valanghe)
1. L'espletamento del servizio di rilevamento delle nevi e delle valanghe viene effettuato dalla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali e forestali utilizzando di norma il personale del Corpo forestale regionale.
2. Per lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 la Direzione centrale competente è autorizzata:
a) ad avvalersi di soggetti esterni individuati attraverso procedure a evidenza pubblica e ad assumere i corrispondenti oneri;
b) ad acquistare e a installare stazioni di rilevamento neve automatiche e di tipo manuale;
c) a svolgere attività di propaganda;
d) ad acquistare gli equipaggiamenti e i materiali da assegnare ai rilevatori esterni;
e) a noleggiare mezzi aerei per il sorvolo delle zone valanghive;
f) a provvedere all'acquisto di quant'altro necessario per il miglioramento dell'attività stessa.
3. La Direzione centrale competente impartisce istruzioni operative ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), al fine di consentire il trattamento uniforme dei dati raccolti.>>.

23. Gli oneri previsti per le finalità dell' articolo 12 della legge regionale 34/1988 , come sostituito dal comma 22, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.2060 e al capitolo 2932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
24.
AI comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), le parole << tre anni >> sono sostituite dalle seguenti: << cinque anni >>.

25.  
( ABROGATO )
26. Il quantitativo di rifiuti solidi urbani e da raccolte differenziate, autorizzato su base giornaliera presso gli impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento, può essere compensato su base settimanale.
27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 15, L. R. 27/2012
2Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 15, L. R. 27/2012
3Comma 25 sostituito da art. 4, comma 21, L. R. 6/2013
4Comma 5 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 40, L.R. 9/2007.
5Comma 25 sostituito da art. 3, comma 18, L. R. 15/2014
6Comma 25 sostituito da art. 2, comma 8, L. R. 33/2015
7Comma 25 abrogato da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.