LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/07/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
 (Finalità 1 - attività economiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. con sede in Cividale del Friuli un contributo straordinario per le spese di costituzione, funzionamento e relative alle attività statutarie sostenute dalla data della costituzione.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
3. Per le finalità previste al comma 1 il Consorzio presenta domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto, di una relazione sull'attività del Consorzio per l'anno in corso e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
4. Su richiesta del Consorzio è disposta in via anticipata l'erogazione del 90 per cento del finanziamento previsto; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il restante 10 per cento è erogato previa presentazione di rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 5589 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio delle D.O.C - FVG per le spese di costituzione e funzionamento e per quelle relative all'attività statutaria".
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. con sede in Cividale del Friuli un contributo straordinario a sollievo degli oneri per la realizzazione del progetto "Vini di territorio sostenibili", ivi comprese le spese già sostenute nell'anno finanziario.
7. Il contributo di cui al comma 6 è concesso fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 .
8. Per le finalità previste al comma 6 il Consorzio presenta domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
9. Su richiesta del Consorzio è disposta in via anticipata l'erogazione del 90 per cento del finanziamento previsto; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000 .
10. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1009 e del capitolo 6232 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio delle D.O.C - FVG per il progetto Vini di territorio sostenibili".
11. Al fine di promuovere progetti di interesse comune nel settore della pesca e dell'acquacoltura con la partecipazione attiva degli stessi operatori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa pescatori di Grado, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Grado, aiuti per l'acquisto di attrezzature nell'ambito di un'azione collettiva da sviluppare ai sensi dell' articolo 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.
12. Gli aiuti di cui al comma 11 consistono in un contributo in conto capitale pari al 60 per cento dei costi relativi all'acquisto e all'installazione dell'attrezzatura di pesca o per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione di prodotti della pesca, inclusa quella per il trattamento degli scarti, così come definiti dall' articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Sono, inoltre, ammissibili le spese tecniche e generali nella misura massima del 12 per cento dell'ammontare degli interventi.
13. La domanda di aiuto di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è corredata di:
a) progetto illustrativo dell'azione collettiva con individuazione degli operatori che partecipano alla stessa o per conto dei quali opera la cooperativa di cui al comma 11;
b) relazione tecnico-economica;
c) piano finanziario del progetto;
d) documentazione necessaria per la quantificazione della spesa.
14. Gli aiuti di cui al comma 11 non sono cumulabili con altri aiuti relativi agli stessi costi ammissibili.
15. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione dell'aiuto.
16. Al fine di salvaguardare l'effetto di incentivazione di cui all' articolo 7 del regolamento (CE) n. 736/2008 , l'avvio degli investimenti previsti dall'azione collettiva è successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 13.
17. L'esecutività del decreto di concessione del contributo è subordinata alla sua trasmissione alla Commissione europea ai sensi dell' articolo 25 del regolamento (CE) n. 736/2008 .
18. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 7011 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento all'azione collettiva di acquisto attrezzature alla Cooperativa Pescatori di Grado società cooperativa a responsabilità limitata".
19.
L' articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione), è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Provvidenze integrative per l'attuazione dei programmi di risanamento e profilassi del bestiame)
1. A integrazione degli interventi statali, per l'attuazione dei programmi provinciali o regionali di risanamento e di profilassi del bestiame allevato nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle organizzazioni di allevatori, a enti pubblici e a consorzi di enti pubblici.
2. Si considerano a integrazione degli interventi statali tutte le sovvenzioni destinate all'attuazione di programmi provinciali o regionali di risanamento e profilassi del bestiame non assistiti dal finanziamento statale o soltanto parzialmente finanziati.
3. La struttura regionale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, sulla base delle domande pervenute dai soggetti di cui al comma 1, adotta programmi tecnico-finanziari di risanamento e di profilassi del bestiame, tenendo conto delle eventuali linee guida formulate dalla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria.
4. Sui programmi tecnico-finanziari di risanamento e di profilassi del bestiame adottati ai sensi del comma 3 è richiesto il parere della struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria.
5. Per accelerare l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi ai soggetti di cui al comma 1, previa istanza e con l'obbligo di presentare la documentazione delle spese sostenute nei termini stabiliti nel decreto di concessione della sovvenzione.>>.

20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 11 della legge regionale 16/1967 , come sostituito dal comma 19, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 6993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
21.  
( ABROGATO )
22. Le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 3, della legge regionale 56/1978 , come sostituito dal comma 21, non trovano applicazione qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato emanato il provvedimento di concessione del contributo.
23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 3 della legge regionale 56/1978 , come sostituito dal comma 21, continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.1.1.1001 e al capitolo 6875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
24. Le somme introitate per effetto delle revoche previste all' articolo 3, comma 3 della legge regionale 56/1978 , come sostituito dal comma 21, sono accertate e riscosse con riferimento all'unità di bilancio 3.2.131 e al capitolo 139 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 e del bilancio per l'anno 2012.
25. I produttori ai quali l'Amministrazione regionale ha comunicato l'ammissibilità della domanda di contributo ai sensi della misura comunitaria ristrutturazione e riconversione vigneti prevista dall'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, e che hanno proceduto all'estirpo e al reimpianto del vigneto da ristrutturare in carenza dell'attestato concernente la titolarità del diritto di reimpianto, non sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
26. In considerazione delle anomalie determinate dall'utilizzo dei servizi telematici di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 , relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni), i produttori che, nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2011 e il 31 marzo 2012 e nell'ambito dell'azienda dagli stessi condotta, hanno estirpato e successivamente reimpiantato un vigneto di superficie pari o inferiore in assenza del rilascio, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione regionale, dell'attestazione della superficie vitata da estirpare o dell'attestato concernente la titolarità del diritto di reimpianto, non sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, purché le operazioni di estirpo e di reimpianto siano state effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda volta all'ottenimento dell'attestazione medesima.
27. I produttori presentano alla Direzione centrale competente in materia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 25 o 26 e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza e le caratteristiche tecniche del vigneto estirpato.
28. La Direzione centrale competente in materia provvede alla regolarizzazione dei vigneti reimpiantati previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 25 o 26 e della veridicità della dichiarazione di cui al comma 27 attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale.
28 bis. Le disposizioni di cui ai commi 26, 27 e 28 trovano applicazione anche con riferimento ai casi di estirpo e successivo reimpianto avvenuti nel periodo compreso fra l'1 aprile 2012 e il 31 luglio 2012. A tal fine la documentazione di cui al comma 27 è presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).
29.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), è sostituito dal seguente:
<<3. Ai fini dell'aggiornamento dello schedario il produttore comunica ogni variazione dell'estensione, delle caratteristiche tecniche e della titolarità della conduzione delle superfici vitate iscritte tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nell'ambito del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell' articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ).>>.

30.
Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2007 è sostituito dal seguente:
<<3. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione regionale e successiva iscrizione allo schedario. Tale comunicazione è inviata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro novanta giorni dal verificarsi della variazione.>>.

31.
I commi 2 e 5 dell' articolo 11 della legge regionale 20/2007 sono abrogati.

32. Al fine di consentire alle imprese agricole con unità tecnico economica situata nel territorio delimitato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di data 30 novembre 2010 in conseguenza degli effetti della tromba d'aria del 23 luglio 2010 di far fronte ai danni non risarcibili ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2000, n. 38 ), a causa del mancato accoglimento delle relative domande di aiuto per la presenza di strutture aziendali comprese fra quelle assicurabili dal Piano assicurativo agricolo 2010, approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare:
a) un aiuto pari a 2.500 euro per ettaro di superficie di vigneto danneggiata con un massimo di 7.500 euro per azienda;
b) un aiuto pari ai mancati redditi conseguenti alla minore commercializzazione del vino ricavato dalla trasformazione dell'uva di produzione aziendale nell'anno dell'evento e in quello successivo, con riferimento alla media del triennio precedente.
33. L'aiuto di cui al comma 32, lettera a), viene concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli; l'aiuto di cui al comma 32, lettera b), viene concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
34. Le domande di aiuto di cui al comma 32 sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio e sono corredate:
a) relativamente agli aiuti di cui al comma 32, lettera a), da:
1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi catastali delle particelle interessate e la superficie vitata danneggiata;
2) relazione tecnico economica sottoscritta da tecnico abilitato;
3) documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 1535/2007 ;
b) relativamente agli aiuti di cui al comma 32, lettera b), da:
1) perizia asseverata sottoscritta da professionista abilitato nella quale vengano attestati i mancati redditi con riferimento alla media del triennio precedente;
2) documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 1998/2006 .
35. Relativamente agli aiuti di cui al comma 32, lettera a), possono essere finanziati anche interventi già realizzati prima della presentazione della domanda, purché successivamente al 23 luglio 2010.
36. L'erogazione degli aiuti è effettuata attraverso il Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura). L'erogazione degli aiuti di cui al comma 32 è subordinata alla verifica delle superfici effettivamente ripristinate.
37. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1007 e del capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
38. All' articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per le la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << dal comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << dai commi 2 e 3 bis >>;

b)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Con le disponibilità del Fondo, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, possono essere concessi a favore delle imprese ittiche, con unità tecnico-economiche operative sul territorio regionale, interventi a titolo di indennizzo a copertura degli oneri sostenuti per:
a) perdite da epizoozie rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie;
b) danneggiamenti arrecati alla produzione, alle attrezzature e alle strutture da calamità naturali, da avversità meteorologiche e meteomarine o da altri eventi di carattere eccezionale;
c) sospensione dell'attività di pesca o di acquacoltura, ovvero documentata diminuzione della produzione, per motivi sanitari o ambientali;
d) compromissione dei bilanci aziendali provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.
3 ter. Gli interventi di cui al comma 3 bis sono effettuati secondo le seguenti modalità:
a) il danno è non inferiore alla soglia del 30 per cento del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento;
b) gli aiuti possono raggiungere il 100 per cento delle spese ritenute ammissibili;
c) gli aiuti non comprendono i danni risarciti nel quadro di regimi assicurativi, i danni che possono essere coperti da un contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.>>.

39. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 1 della legge regionale 22/2002 , come modificato dal comma 38, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 e al capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
40.
Dopo il comma 19 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è inserito il seguente:
<<19 bis. L'aiuto di cui al comma 19 è concesso anche a ristoro dei danni riscontrati su appezzamenti in tutto o in parte ricadenti nel territorio regionale.>>.

41.
Dopo il comma 22 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2010 è inserito il seguente:
<<22 bis. Le domande presentate in base alla normativa statale possono essere finanziate ai sensi del comma 19, previa domanda da presentare entro il termine perentorio del 31 agosto 2012 corredata della documentazione richiesta dal regolamento di cui al comma 21. Con riferimento a tali domande viene predisposta apposita graduatoria che può essere finanziata una volta esaurite le graduatorie relative alle domande già presentate ai sensi del comma 19>>.

42. Gli oneri derivanti dall' articolo 2, comma 19 bis, della legge regionale 22/2010 , come inserito dal comma 40 e gli oneri derivanti dall' articolo 2, comma 22 bis, della legge regionale 22/2010 , come inserito dal comma 41, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 e al capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
43.
Dopo il comma 24 dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono inseriti i seguenti:
<<24 bis. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, in conformità all' articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), la Giunta regionale con deliberazione individua i procedimenti, anche di competenza degli enti strumentali della Regione o delegati agli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
24 ter. La deliberazione di cui al comma 24 bis è adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali in caso di procedimenti delegati agli enti locali.
24 quater. Con la deliberazione di cui al comma 24 bis sono individuati, con riferimento ai singoli procedimenti, le direttive per lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte dei CAA, nonché i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dall' articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 99/2004.
24 quinquies. Le Amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 24 quater, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.
24 sexies. La Giunta regionale definisce le modalità con cui i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola la certificazione della data di inoltro dell'istanza all'Amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
24 septies. Le Amministrazioni competenti all'adozione del provvedimento finale stipulano convenzioni con i CAA per disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie svolte dai CAA sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale. Con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, le convenzioni sono stipulate dai dirigenti dei Servizi titolari dei singoli procedimenti ai quali le convenzioni si riferiscono.>>.

44.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << da notificare all'Unione europea >>.

45.
Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2011 è sostituito dal seguente:
<<4. L'erogazione degli aiuti di cui al comma 1 è effettuata attraverso il Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).>>.

46. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 4, della legge regionale 11/2011 , come sostituito dal comma 45, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1007 e del capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento un finanziamento per la realizzazione di interventi, da attuarsi mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, finalizzati all'innovazione tecnologica degli impianti del comprensorio consortile necessaria per la valorizzazione delle colture di pregio e per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche alla luce della variabilità climatica.
48. Per le finalità previste dal comma 47, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico all'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 2760 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento per l'innovazione tecnologica degli impianti".
49.  
( ABROGATO )
50.  
( ABROGATO )
51. Al fine di favorire il turismo estivo nel comprensorio del tarvisiano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia TurismoFVG un finanziamento per la promozione e il sostegno dell'attività golfistica e delle manifestazioni a essa collegate.
52. L'Agenzia TurismoFVG è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Consorzio promozione turistica del tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 51.
53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 7012 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia TurismoFVG per la promozione e il sostegno dell'attività golfistica e delle manifestazioni a essa collegate".
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Montana della Carnia un contributo straordinario da destinare per l'arredo dell'immobile ospitante il Self-Service Varmost, sito nel Comune di Forni di Sopra.
55. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 54 sono presentate alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento, comprensiva di un prospetto riepilogativo della spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 7013 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla Comunità Montana della Carnia da destinare all'arredo dell'immobile ospitante il self-service Varmost in comune di Forni di Sopra".
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia TurismoFVG un contributo straordinario per la realizzazione del progetto "Grado Cooking in Laguna" avente la finalità di organizzare corsi di cucina mirati alla promozione dei prodotti del territorio e alla valorizzazione dei siti di accoglienza, nell'ottica dell'accrescimento dell'interesse di Grado in termini turistici.
59. La domanda per la concessione del contributo è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 7014 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario all'Agenzia TurismoFVG per la realizzazione del progetto Grado Cooking in Laguna".
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis", alla società Udine Mercati S.p.A un contributo straordinario per l'effettuazione di un intervento di completamento di piattaforma logistica interna.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata dalla Società Udine Mercati al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 7017 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla società Udine Mercati S.p.A per l'effettuazione di un intervento di completamento di piattaforma logistica interna".
64.  
( ABROGATO )
(8)
65.  
( ABROGATO )
(9)
66.  
( ABROGATO )
67.  
( ABROGATO )
68.  
( ABROGATO )
69. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 64, pari a 1.900.000 euro per l'anno 2012, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 2637 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Restituzione da parte della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale del finanziamento concesso per la realizzazione del completamento della rotatoria di collegamento al parcheggio turistico di Sella Nevea e di un parcheggio a servizio della telecabina del Monte Canin".
70. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2637 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di un impianto di risalita sciistico di collegamento della stazione a valle della telecabina del Canin con le piste del Poviz, la loro integrazione con la pista turistica del Canin e l'eventuale viabilità di servizio, nel polo sciistico di Sella Nevea".
71. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 76.929,04 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 230.787,12 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2575 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi pluriennali all'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di un impianto di risalita sciistico di collegamento della stazione a valle della telecabina del Canin con le piste del Poviz, la loro integrazione con la pista turistica del Canin e l'eventuale viabilità di servizio, nel polo sciistico di Sella Nevea". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
72. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni finalizzate a promuovere l'assunzione di soggetti svantaggiati, è autorizzata a concedere a "La cjalderie" società cooperativa sociale impresa sociale Onlus di San Daniele del Friuli un contributo in regime "de minimis", nella misura indicata dal comma 74, a sollievo degli oneri, sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo, concernenti l'affitto di durata almeno triennale del ramo di azienda adibito anche alla realizzazione di progetti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di cooperazione sociale, corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi "de minimis" di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione del contributo.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014, a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 4565 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo in regime "de minimis" a "La cjalderie" società cooperativa sociale impresa sociale Onlus di San Daniele del Friuli, a sollievo degli oneri concernenti l'affitto dei rami di azienda relativi alle due sedi già operative, destinate anche alla realizzazione di progetti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
75.
Dopo il comma 6 bis dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono aggiunti i seguenti:
<<6 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli incarichi di revisione di cui al comma 6 bis sono affidati esclusivamente ai titolari di partita IVA.
6 quater. La disposizione di cui al comma 6 ter non si applica agli incarichi di revisione cooperativa affidati ai dipendenti regionali.>>.

77. Nelle more della costituzione delle Unioni montane e del passaggio delle competenze agli enti successori ai sensi della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni di Comuni montani), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2012 alle Comunità montane della Carnia, del Friuli Occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio un finanziamento per la concessione degli aiuti previsti dall' articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
78. Alla concessione del finanziamento si provvede su domanda dell'Amministratore temporaneo della Comunità montana, da presentarsi alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
79. Il finanziamento è assegnato in misura proporzionale alle assegnazioni disposte ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2232 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste), e all'erogazione delle risorse si provvede, in via anticipata, per un importo pari al 50 per cento del finanziamento concesso e, a saldo, su presentazione della rendicontazione della spesa resa ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
80. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis", un contributo straordinario all'Associazione Assomicroimprese di Udine, per sostenere le spese di funzionamento.
82. Il contributo di cui al comma 81 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Associazione Assomicroimprese alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità.
83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 7009 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione Assomicroimprese di Udine per sostenere le spese di funzionamento".
84.
Al comma 37 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole << anche attraverso >>, sono inserite le seguenti: << la realizzazione di analisi, indagini e ricerche e >>.

85. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 2, comma 37, della legge regionale 24/2009 , come modificato dal comma 84, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e al capitolo 6016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
86.
Al comma 73 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << oneri derivanti dalla gestione del Parco Rurale di S. Floriano di Polcenigo >> sono sostituite dalle seguenti: << oneri sostenuti nel triennio dalla Fondazione medesima >>.

87.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 14, comma 73, della legge regionale 22/2010 , come modificato dal comma 86, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.4.2.1192 e al capitolo 5379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale e nella cui denominazione le parole << oneri derivanti dalla gestione del Parco Rurale San Floriano di Polcenigo >> sono sostituite con le seguenti: << oneri sostenuti nel triennio dalla Fondazione medesima >>.

88.  
( ABROGATO )
(4)
89.  
( ABROGATO )
(5)
90.  
( ABROGATO )
(6)
91.  
( ABROGATO )
(7)
92. All' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 63 dopo le parole << rimodulazione di rapporti debitori in essere, >> sono inserite le seguenti: << i finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), >>;

b)
al comma 65 le parole << rate non ancora scadute >> sono sostituite dalle seguenti: << rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di novanta giorni >>;

c)
al comma 68 le parole << previa domanda da parte delle imprese beneficiarie, i finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata in scadenza se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità, anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento >> sono sostituite dalle seguenti: << al fine di agevolare il sistema produttivo regionale in rapporto all'andamento della contingente situazione economica e finanziaria, con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'ammissibilità a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata in scadenza se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità dei finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate >>;

d)
al comma 68 bis le parole << 180 giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni >> e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: << Le operazioni di sospensione di cui al comma 68 sono ammissibili anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento. >>;

e)
dopo il comma 69 è inserito il seguente:
<<69 bis. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 68, 68 bis e 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata a deliberare l'ammissibilità dei finanziamenti di cui al comma 68 alle operazioni di sospensione e allungamento identificati nell'Accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" siglato il 28 febbraio 2012 dal Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa. Tali finanziamenti sono ammissibili alle operazioni previste dall'Accordo anche nel caso in cui la traslazione o l'allungamento del piano di ammortamento, ovvero l'applicazione delle condizioni contrattuali conformi all'Accordo medesimo, comporti deroghe ai termini stabiliti dalla norma regionale di riferimento. L'ammissione alle operazioni di sospensione e allungamento non comporta la modifica dell'originario piano di erogazione dei contributi.>>.

93. Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Le domande per l'attivazione degli interventi previsti dalla presente legge sono presentate dai soggetti richiedenti agli operatori finanziari convenzionati, i quali, completato l'iter di valutazione economico-finanziaria, trasmettono istanza di deliberazione dell'intervento al Comitato di gestione di cui all'articolo 10. Le istanze sono istruite secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte del Comitato di gestione. La deliberazione degli interventi è disposta in applicazione dei criteri predeterminati con il regolamento e le direttive di cui al comma 1. Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda all'operatore finanziario convenzionato.>>;

b)
al comma 13 dell'articolo 13 le parole << a favore delle piccole e medie imprese >> sono soppresse;

c)
al comma 15 dell'articolo 13 la parola << può >> è sostituita dalla seguente: << possono >> e dopo le parole << (Finreco) >> sono aggiunte le seguenti: << e la SACE SpA >>;

d)
al comma 1 dell'articolo 14 le parole << piccole e medie >> sono soppresse.

94.
I commi 106, 107, 108, 109 e 110 dell' articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono abrogati.

95. All' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << si compone di >> sono aggiunte le seguenti: << un numero massimo di >>;

b)
al comma 8 la lettera << D >> è sostituita dalla seguente: << C >>.

96.
Dopo il comma 60 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono inseriti i seguenti:
<<60 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria nel limite massimo di 100 milioni di euro ai fondi di seguito elencati, per interventi che, nel rispetto delle finalità proprie di ciascun fondo, garantiscano il mantenimento del più ampio livello occupazionale:
a) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia);
b) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all' articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);
c) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
d) Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);
e) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani di cui alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).
60 ter. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui al comma 60 quater è adottata con riferimento ai fondi di cui al comma 60 bis, lettere da a) a d).
60 quater. Considerate le esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e nel rispetto degli equilibri di bilancio, la Giunta regionale, sulla base delle necessità manifestate dai fondi di cui al comma 60 bis, con propria deliberazione, stabilisce le somme da anticipare a ciascuno di essi, le modalità di erogazione della predetta anticipazione, di rendicontazione della provvista e di restituzione dell'anticipazione medesima, comprensiva degli interessi al tasso fisso dello 0,5 per cento, da attuarsi secondo l'apposito piano di rientro adottato dalla Giunta regionale.>>.

97.
Per le finalità previste dall'articolo 14, commi 60 bis, 60 ter e 60 quater, della legge regionale 11/2009 , come inseriti dal comma 96, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8023 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione " Anticipazioni con obbligo di restituzione al FRIE, al Fondo di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio , al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane, al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo e al Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani per interventi atti a garantire il più ampio livello occupazionale ".

98.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 14, comma 60 quater, della legge regionale 11/2009 , come inserito dal comma 96, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 1269 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione " Entrate derivanti dalla restituzione delle anticipazioni concesse per interventi atti a garantire il più ampio livello occupazionale al FRIE, al Fondo di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane, al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo e al Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani ".

99.
Al comma 85 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2011 le parole << alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) >>.

100. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 2, lettera d), della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002 ), è autorizzata la spesa ripartita di 1.633.500 euro suddivisa in ragione di 544.500 euro annui per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 8026 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per il compenso al soggetto di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del FRIE". L'onere relativo alla quota autorizzata per l'anno 2015 fa carico alla corrispondente unità di bilancio e capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno medesimo.
101.
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9/2003 dopo le parole << fa carico al FRIE >> sono aggiunte le seguenti: << fino all'affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al soggetto aggiudicatario a seguito dell'espletamento della gara d'appalto europea con procedura aperta >>.

102. Alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
il comma 7 dell'articolo 39 è soppresso.

103. In relazione al disposto di cui all' articolo 28, comma 1, della legge regionale 5/2012 , al pagamento del compenso spettante al soggetto che presta il supporto tecnico amministrativo e organizzativo al nuovo Comitato di gestione del FRIE si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa disposta dal comma 100.
104.
Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole << è autorizzata la spesa complessiva di 1.375.770 euro suddivisa in ragione di 458.590 euro annui per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8664 >> sono sostituite dalle seguenti: << è autorizzata la spesa ripartita di 459.316 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2017 con l'onere di 1.377.948 euro relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8664 >> e infine sono aggiunte le seguenti parole: << L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi. >>.

105.
Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), è sostituito dal seguente:
<<1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, di cui agli articoli 32 e 37 del regolamento (CE) n. 1083/2006 , recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 , e degli interventi previsti dal Piano d'Azione Coesione, anche in coerenza con gli obiettivi di Europa 2020 di cui alla decisione del Comitato del Quadro Strategico Nazionale (QSN) del 27 febbraio 2012, conseguenti a una riprogrammazione della quota di risorse assegnate dallo Stato al Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR, a titolo di cofinanziamento nazionale, di seguito denominati Programma, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).>>.

106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a definire, mediante modifica delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi a valere sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS), modalità e condizioni di cofinanziamento delle iniziative oggetto di agevolazione da parte delle banche mutuanti al fine di consentire l'integrale utilizzo delle anticipazioni concesse dal Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale nel pieno rispetto dei termini di restituzione delle stesse stabiliti in base all' articolo 14, comma 47, della legge regionale 11/2009 .
107. Per le finalità di cui al comma 106, i finanziamenti agevolati attivati a valere sul FRIA e sul FSRICTS, qualora assistiti dal cofinanziamento delle banche mutuanti, possono avere durata inferiore a quella minima fissata dalla pertinente normativa in vigore.
108. Il contributo di cui all' articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), ridotto del 60 per cento, è altresì erogato per gli acquisti e l'immatricolazione di quadricicli nuovi con motore elettrico di valore minimo di 5.000 euro, effettuati da cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia per uso privato e non professionale, nel periodo compreso fra il 15 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012.
109. Al contributo di cui al comma 108 si applicano le medesime modalità di quanto previsto ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 14/2010 e del correlato regolamento.
110.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 108, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1033 e al capitolo 1396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale e nella cui denominazione dopo la parola << autovetture >> sono aggiunte le seguenti: << e quadricicli >>.

111. La Giunta regionale è autorizzata, qualora necessario, a modificare i regolamenti attuativi dell' articolo 15 della legge regionale 14/2010 per consentire anche le finalità previste ai sensi dei commi 108, 109 e 110.
112.  
( ABROGATO )
113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse derivanti dal piano di riparto del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, di cui all' articolo 3, comma 16 bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 44/2012 , all'erogazione dei contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione, ai sensi della legge regionale 14/2010 .
114. Nelle more dell'adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del piano di riparto del Fondo di cui al comma 113, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare la somma complessiva di 3 milioni di euro per le finalità previste dal comma 113.
115. Per le finalità previste dai commi 113 e 114 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale Ponte rosso di San Vito al Tagliamento un contributo di 70.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.
117. Il contributo di cui al comma 116 è concesso ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".
118. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 116, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
119. Per le finalità previste dal comma 116 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 5789 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Consorzio per lo sviluppo industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento per il perseguimento delle finalità istituzionali".
120. All' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 30, 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti:
<<30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Ducato dei Vini Friulani un contributo annuo per le spese di funzionamento e relative all'attività di divulgazione e valorizzazione della cultura enogastronomica della Regione, sostenute nel corso dell'intero esercizio finanziario per cui è presentata domanda.
31. Per le finalità previste al comma 30 l'Associazione presenta domanda entro il 31 gennaio alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali, corredata di una relazione sull'attività da svolgere e di un preventivo di spesa.
32. Su richiesta dell'Associazione è disposta, in via anticipata, l'erogazione del 70 per cento del finanziamento previsto; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000 . Il restante 30 per cento è erogato previa presentazione di rendicontazione ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 7/2000 .>>;

b)
dopo il comma 30, come sostituito dal comma 125, lettera a), è inserito il seguente:
<<30 bis. Il contributo di cui al comma 30 è concesso nel limite del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis">>.

121. Ai fini della prima erogazione del contributo di cui all'articolo 7, commi da 30 a 32, della legge regionale 17/2008 , come modificati dal comma 120, la domanda di concessione è presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
122.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 7, comma 30, della legge regionale 17/2008 , come modificato dal comma 120, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e al capitolo 5435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita dalla seguente " Contributo annuo all'associazione Ducato dei Vini Friulani per le spese di funzionamento e relative all'attività di divulgazione e valorizzazione della cultura enogastronomica della Regione ", che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

123.  
( ABROGATO )
124. L'Amministrazione regionale è autorizzata a implementare le prime iniziative strategiche per il sistema socio-economico regionale nel sud-est Europa e nella Federazione russa sviluppate nell'ambito dell'International desk istituito presso l'Associazione Informest di Gorizia, ai sensi dell' articolo 2, comma 130, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ).
125. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 124 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente alle relazioni internazionali e comunitarie, approva specifiche linee di indirizzo annuali per l'Associazione Informest.
126. Per le finalità di cui al comma 124 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
127. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Note:
1Comma 28 bis aggiunto da art. 110, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 107 da art. 2, comma 58, L. R. 27/2012
3Comma 77 interpretato da art. 10, comma 72, L. R. 27/2012
4Comma 88 abrogato da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
5Comma 89 abrogato da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
6Comma 90 abrogato da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
7Comma 91 abrogato da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
8Comma 64 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
9Comma 65 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
10Comma 66 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
11Comma 67 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
12Comma 68 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 21/2013
13Comma 112 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 3 ter, L.R. 14/2010.
14Comma 49 abrogato da art. 105, comma 4, lettera g), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
15Comma 50 abrogato da art. 105, comma 4, lettera g), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
16Parole sostituite al comma 72 da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 31/2017
17Parole sostituite al comma 73 da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 31/2017
18Integrata la disciplina del comma 72 da art. 2, comma 3, L. R. 31/2017
19Integrata la disciplina del comma 73 da art. 2, comma 3, L. R. 31/2017
20Comma 21 abrogato da art. 2, comma 6, L. R. 14/2018 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 56/1978.
21A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
22Lettera a) del comma 102 abrogata da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dei cc. 3, 3 bis, 4 e 4 bis dell'art. 20, L.R. 5/2012.
23Comma 123 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dei cc. 3, 3 bis, 4 e 4 bis dell'art. 20, L.R. 5/2012.
24Lettera a) del comma 102 abrogata da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, LR 5/2012.
25Comma 123 abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, LR 5/2012.