LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
 (Collaborazioni istituzionali)
1. Al fine di assicurare il più elevato grado di efficacia nello svolgimento dei propri compiti l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) stipulare con i soggetti pubblici operanti negli ambiti portuali accordi che prevedano l'impiego delle professionalità di settore ivi presenti, nonché l'espletamento di prestazioni di servizio a supporto della Regione;
b) delegare al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia e al Consorzio di sviluppo economico del Friuli compiti coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi soggetti.
(1)
1 bis. Per il riconoscimento delle spese per i lavori e le manutenzioni, affidati ai sensi del comma 1, lettera b), si rinvia alla disciplina in materia di delegazioni amministrative prevista dalla legge regionale 14/2002.
1 ter. Le spese per i servizi resi dai soggetti pubblici ai sensi del comma 1 sono riconosciute nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, L. R. 8/2022
2Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 2/2024
3Comma 1 ter aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 2/2024