LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 17
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dai canoni e dai proventi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1865 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Proventi derivanti dai canoni di concessione di beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nell'ambito portuale, nonché dalle autorizzazioni per operazioni e servizi portuali e dai proventi derivanti dalla fornitura dei servizi di interesse generale>> e vengono iscritte nell'esercizio successivo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per le finalità previste dal medesimo articolo 15, comma 2.