LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 15
 (Risorse per lo sviluppo della portualità)
1. Sono destinate allo sviluppo della portualità regionale le entrate a titolo di:
a) canoni di concessione di beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nell'ambito portuale;
b) canoni per le autorizzazioni per operazioni e servizi portuali;
c) proventi derivanti dalla fornitura dei servizi di interesse generale;
d) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte nel settore portuale e delle infrastrutture;
e) finanziamenti dell'Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
f) contributi e sovvenzioni della Regione, di enti pubblici, di associazioni e di privati;
g) ogni altro gettito previsto da leggi o accordi;
h) lasciti e donazioni.
2. Le entrate derivanti dai canoni e dai proventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono destinate a sostenere le spese per la gestione del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro.