LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 14
 (Approvazione dei progetti)
1. I progetti sono soggetti alla disciplina regionale in materia di lavori pubblici di competenza della Regione.
2. Per le opere di grande infrastrutturazione da realizzarsi nell'ambito portuale del porto di Monfalcone, il progetto è sottoposto al parere dell'organo tecnico statale individuato nell'intesa di cui all' articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 , che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere è reso dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture portuali.
3. L'approvazione dei progetti costituisce, ove necessario, variante al Piano regolatore portuale, subordinatamente, in caso di contrasto con le previsioni urbanistiche del piano regolatore generale comunale, all'espletamento favorevole delle procedure di cui all'articolo 6, comma 7.