LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 13
 (Partenariato pubblico/privato - finanza di progetto)
1. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima di cui agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione, attuino modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto al fine di consentire la realizzazione di opere e/o infrastrutture non altrimenti conseguibile. Tali convenzioni, ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuano le modalità di esercizio della concessione.
2. Il procedimento di selezione delle imprese che chiedono di realizzare e di gestire economicamente le infrastrutture portuali con l'apporto di capitale privato avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) compatibilità con i principi e le disposizioni dell'Unione europea;
b) approvazione tecnica del progetto, anche ai fini di quanto previsto al comma 3;
c) adozione delle procedure in materia di appalti per l'esecuzione di opere pubbliche;
d) acquisizione dell'opera realizzata al demanio marittimo alla scadenza della concessione senza alcun indennizzo per il concessionario.
3. Al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati, il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può dare in locazione, con contratto di diritto privato ai sensi dell' articolo 1571 del codice civile , l'opera realizzata a imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, verso corrispettivo di un canone non inferiore a quello stabilito per fattispecie analoghe.
4. L'Amministrazione regionale disciplina i rapporti con i soggetti pubblici o privati proprietari di aree e impianti, di cui all'articolo 5, comma 3, assicurando:
a) l'erogazione dei servizi di interesse generale all'utenza indifferenziata;
b) l'applicazione di tariffe coerenti con il regime tariffario applicato nell'ambito portuale;
c) la partecipazione dei precitati soggetti agli oneri generali gestionali del porto.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 67, comma 1, L. R. 16/2012