LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 11

Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.

TESTO VIGENTE dal 21/06/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 2
 (Progetti di sostegno per l'individuo)
1. I progetti volti ad attuare le finalità della presente legge possono essere presentati da associazioni di volontariato e di utilità sociale, senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale almeno da tre anni, e che abbiano maturato competenze ed esperienze specifiche in merito alla prevenzione e al contrasto di forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, nonché da comportamenti e tecniche volte ad alterare l'autodeterminazione dell'individuo attuate da singoli, da organizzazioni indipendenti e da gruppi anche apparentemente religiosi.
2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti degli utenti presso sportelli a ciò preposti.