LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/05/2012
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
170.06 - Società finanziarie

Art. 13
 (Divieto di cumulo degli incarichi)
1. Nessuno può essere componente di più di un organo esecutivo di società partecipate dalla Regione. Nessuno, altresì, può essere componente di più di tre organi di controllo di società partecipate dalla Regione. Nessuno infine può essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una società partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra società partecipata dalla Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.
1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.
2.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 11, L. R. 6/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 35, L. R. 7/2024
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 22, comma 2, lettera b), L. R. 15/2025
4Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, lettera j), L. R. 15/2025