LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/05/2012
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
170.06 - Società finanziarie

Art. 4
 (Costituzione e partecipazione)
1. La costituzione di nuove società, l'assunzione di nuove partecipazioni in società esistenti, la partecipazione ad aumenti di capitale sociale da parte della Regione, la trasformazione, la fusione, la scissione e i trasferimenti di azienda o di rami di azienda di società sono previsti con legge regionale nel rispetto dei principi dell'articolo 2. La legge regionale stabilisce l'entità iniziale della partecipazione ed eventualmente particolari condizioni e modalità della partecipazione ed è attuata con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale approva lo schema dello statuto delle società di nuova costituzione e delle società alle quali la Regione partecipa e autorizza gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società o delle nuove partecipazioni.