LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/05/2012
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
170.06 - Società finanziarie

Art. 15
 (Società strumentali)
1. Sono società strumentali della Regione le società a capitale totalmente pubblico nelle quali la stessa detenga una quota azionaria nel rispetto dei requisiti prescritti dall' articolo 13 del decreto legge 223/2006 e dall'articolo 3, commi da 27 a 32 ter, della legge 244/2007 e nei confronti delle quali eserciti il controllo analogo e che operino esclusivamente per la Regione stessa e gli enti pubblici partecipanti. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
2. La Regione affida direttamente le forniture di beni e servizi e la realizzazione o la gestione di opere pubbliche alle proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali beni, servizi o opere pubbliche.