LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/05/2012
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
170.06 - Società finanziarie

Art. 12
 (Pubblicità)
1. Al fine del perseguimento della massima trasparenza, sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati:
a) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione, le società partecipate direttamente e le società strategiche di Friulia Holding;
b) l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale;
c) le generalità e il curriculum vitae degli amministratori di nomina diretta o comunque indicati dalla Regione nelle società alle quali la Regione partecipa;
d) la durata dell'incarico degli amministratori di cui alla lettera c);
e) il dettaglio dei compensi spettanti agli amministratori di cui alla lettera c), incluso l'eventuale emolumento spettante per speciali incarichi e l'eventuale indennità di risultato, nonché l'eventuale valore stimato dei fringe benefit.
(1)
2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati annualmente dalle società e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. I dati di cui al comma 1 sono riferiti tanto alle società direttamente partecipate dalla Regione, quanto alle società che rientrano nell'ambito della Friulia Holding.
4. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche sui siti delle singole società controllate dalla Regione.
5. Sul sito istituzionale della Regione e sui siti delle singole società controllate dalla Regione stessa sono pubblicati, altresì, i dati di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 riferiti agli eventuali direttori generali delle società medesime.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 87, comma 1, L. R. 21/2013
2Comma 2 sostituito da art. 87, comma 2, L. R. 21/2013
3Comma 4 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013
4Comma 5 interpretato da art. 89, comma 1, L. R. 21/2013