1.
Nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è vietato:
a) eseguire le procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dagli articoli 5 e 10;
b) eseguire procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni quattordici;
c) eseguire il piercing al lobo dell'orecchio ai minori di anni quattordici senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dagli articoli 5 e 10;
d)
eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'
articolo 5 del Codice civile
;
e) effettuare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie;
f) svolgere attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante, fatte salve le manifestazioni pubbliche di cui all'articolo 9;
g) detenere animali all'interno dei locali nei quali vengono svolte le suddette attività.