1.
Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell'accesso al credito:
a)
mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla
legge 18 ottobre 1955, n. 908
(Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato FRIE;
b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale;
c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;
d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società;
e) finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine;
f) attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale;
g) attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine.
4Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
5La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
6I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
8La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.