Art. 43
(Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti)
3. Il Comune verifica l'ammissibilità dei programmi di cui all’articolo 42, comma 4 entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica si intende resa in senso positivo.
5. Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale.
6. L'inammissibilità dei programmi verificati ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 4, nonché la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalità e le scadenze in essi previste, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 12/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 12/2013
3Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 13, L. R. 15/2014
4Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015
5Comma 2 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015
6Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera g), L. R. 19/2015