CAPO II
TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
Art. 4
(Responsabilità e doveri del detentore)
1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
2.
In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:
a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo la presenza costante di acqua in maniera accessibile all'animale;
c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
d) tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
g) adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni;
h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;
i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni, consentendo l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura dello stesso. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.
3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
4.
Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
5.
Il Sindaco, ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43
(Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.
Art. 5
(Divieti e prescrizioni)
1.
È vietato:
a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;
b) utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio;
c) vendere animali a minorenni;
d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;
e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
f) per un periodo di cinque anni, detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;
g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.
2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.
4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.
Art. 6
(Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede nella regione, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.
Art. 7
(Strutture di ricovero e custodia)
1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.
2.
I Comuni, nell'affidamento a strutture private convenzionate del servizio di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che:
a) comportano minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio;
b) sono dotate di un educatore cinofilo per la rieducazione, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36, al fine di favorire il recupero comportamentale e la conseguente adozione degli animali di affezione custoditi;
c) sono gestite o comunque si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;
d) svolgono attività finalizzate a incentivare l'adozione degli animali ricoverati.
3.
Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati:
a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;
b) i gattili di cui all'articolo 24, comma 1;
c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;
d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.
4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia o di un'oasi felina.
5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture è tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 15.
6.
Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Azienda per i servizi sanitari tramite il Servizio veterinario. A tal fine le medesime garantiscono il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320
(Regolamento di polizia veterinaria), con spese a carico del detentore.
7. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario.
8.
Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:
a)
ricovero e custodia dei cani e degli animali di affezione catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 320/1954
, o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'articolo 4, se non reclamati entro sessanta giorni;
b) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali di affezione nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 4, comma 5, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti;
c) assistenza veterinaria;
d) spazi idonei a garantire la sgambatura dei cani;
e) spazi idonei per l'isolamento sanitario degli animali.
9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l'adozione di cani e animali di affezione in esse ricoverati, anche attraverso la collaborazione delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.
10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.
Art. 8
(Altre strutture di ricovero e custodia)
1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni recepito con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1317 (Indicazioni per l'applicazione nella Regione FVG dello Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).
Art. 9
(Centri di recupero di animali esotici e pericolosi)
1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, riconosce Centri regionali per la detenzione e/o recupero di animali esotici, anche pericolosi.
2. A seguito di apposito bando di concorso, i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, che individua, tra le strutture idonee, la più qualificata.
3.
Costituiscono requisiti minimi per il riconoscimento:
a) la disponibilità di almeno 10.000 metri quadrati di terreno già adibito o da destinarsi alla struttura, ubicato in zona idonea e lontana da centri urbani;
b) la presenza di strutture idonee per la detenzione di animali esotici anche pericolosi e di ambienti riscaldati per la detenzione di specie esotiche sensibili alle basse temperature, in numero sufficiente a permettere l'apertura immediata del Centro;
c) comprovata esperienza e conoscenza degli animali esotici;
d) la reperibilità di un addetto nell'arco delle ventiquattro ore;
e) la disponibilità alla collaborazione con Enti e Università, ma non a fini sperimentali;
f) pregresse collaborazioni con organi di polizia giudiziaria per l'affido di fauna esotica anche pericolosa;
g) la collaborazione da parte di un medico veterinario con esperienza nella gestione sanitaria di strutture adibite alla detenzione di animali esotici e/o pericolosi.
4. La Regione, compatibilmente con le proprie disponibilità, può erogare contributi per l'adeguamento e ampliamento delle strutture, il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari.
Art. 10
(Diritto di accesso ai ricoveri)
1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate di cui all'articolo 7, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie, è garantito al personale dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, nonché al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.
2. Alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 è altresì garantito, per le finalità di cui al comma 1, l'accesso alle strutture di cui all'articolo 8.
3. I soggetti di cui al comma 1, qualora rilevino inadeguatezze, possono riferire con osservazioni scritte al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che provvede alle necessarie misure correttive, informandone la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute. Qualora siano riscontrate problematiche di rilievo, le stesse sono segnalate alle autorità competenti e al Corpo forestale regionale, che congiuntamente ai veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari si attivano per un pronto intervento.
Art. 11
(Adozioni)
1. Al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, i Comuni possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 6, incentivi all'adozione degli animali.
2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata, nella fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate o in contributi in denaro finalizzati a tali interventi ed erogati periodicamente dopo il controllo delle condizioni dell'animale.
3. I Comuni vigilano sul rispetto della normativa vigente da parte degli affidatari.
Art. 12
(Istituzione dell'applicativo informatico "Adotta un amico")
1. La Regione promuove e favorisce l'affido dei cani e degli altri animali di affezione mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente web.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce nella Banca dati regionale di cui all'articolo 25 la rubrica "Adotta un amico".
3.
Contestualmente al ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata, i dati relativi all'animale sono inseriti nella rubrica "
Adotta un amico
", secondo le modalità definite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
Art. 13
(Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali)
2.
Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali di affezione e al loro numero massimo detenibile per specie, che si intendono commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.
3.
Per il rilascio del nulla osta è richiesto:
a) il possesso, da parte del responsabile, dei suoi addetti o incaricati, delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;
c) la tenuta, per le attività di vendita di animali di affezione di un registro di carico e scarico. Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e deve riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico è registrato per singole partite. Per tutti gli altri animali, soggetti alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), si rinvia alla normativa di riferimento.
4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico, in aggiunta alla documentazione ufficiale e valida attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ciò preposti.
5. Il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari verifica le condizioni di detenzione, ricovero, benessere, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, nonché il rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.
6. È vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.
Art. 14
(Addestramento)
1. L'addestramento, l'educazione, l'istruzione e l'abilitazione di animali devono essere impartiti esclusivamente con metodi non violenti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono sottoposte a vigilanza veterinaria da parte dell'Azienda per i servizi sanitari.
3. Gli addestratori, gli educatori, gli istruttori e gli abilitatori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari.
4. I soggetti di cui al comma 3 registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti alle attività di cui al comma 1; il registro è vidimato dall'Azienda per i servizi sanitari.
Art. 15
(Registro di carico e scarico)
1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione, a esclusione delle attività di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.
Art. 16
(Ritrovamento, cattura e soppressione)
1.
Ferme restando le disposizioni del
Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954
, la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica.
2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, opportunamente attrezzato e formato.
3. La cattura è effettuata con metodi indolori, tali da non arrecare danno all'animale, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento.
4. Gli animali di affezione vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione. Gli animali registrati alla Banca dati regionale di cui all'articolo 25 sono restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati regionale sono trattati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 4, i comandi di polizia locale si dotano di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile.
6.
Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati o sofferenti per malattie incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.
7.
Gli interventi chirurgici di sterilizzazione di animali di affezione vaganti finalizzati al controllo delle nascite possono essere effettuati decorsi sessanta giorni dalla cattura, per consentire il reclamo dell'animale ai sensi dell'
articolo 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281
(Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
Art. 17
(Controllo della riproduzione animale)
1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti di cui all'articolo 6, con il consenso dei detentori, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.
2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore. Le spese per tali interventi sono a carico dei Comuni.
3. I Comuni possono promuovere il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà o detenzione privata, anche contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti convenzionati.
4. La Regione può altresì finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al comma 2.
Art. 18
(Soccorso ad animali feriti)
1. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.
Art. 19
(Programmi di informazione e di educazione)
1. La Regione predispone, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.
2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 spetta ai Comuni, singoli o associati, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.
3.
I programmi di cui al comma 1 sono diretti in particolare a:
a) promuovere l'acquisto responsabile dell'animale di affezione, inteso come conoscenza preventiva delle sue esigenze di benessere e salute;
b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di 18 anni senza l'espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale, nonché il dono degli stessi animali come premio, ricompensa o omaggio;
c) limitare la riproduzione non pianificata di animali di affezione;
d) promuovere l'importanza dell'iscrizione all'anagrafe canina.
4. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.
5. La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.
Art. 20
(Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico)
1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all'articolo 36 definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.
Art. 21
(Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche)
1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. Chiunque conduca il cane in ambito urbano è tenuto a raccoglierne le feci e ad avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
4. Il responsabile dei giardini, parchi e aree pubbliche può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32
(Vigilanza)
1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia locale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono le Aziende per i servizi sanitari sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e, in generale, di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.
Art. 33
(Sanzioni)
1.
Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 51,60 euro a 77,50 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4;
b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6;
c) da 60 euro a 300 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2;
d) da 250 euro a 350 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f);
e)
per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla
legge 281/1991
e dalla
legge 20 luglio 2004, n. 189
(Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);
f)
per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla
legge 4 novembre 2010, n. 201
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
Art. 34
(Devoluzione dei proventi)
1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese per gli interventi di cui alla presente legge.
Art. 35
(Contributi)
1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.
3. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nello svolgimento dell'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3. L'importo del contributo non può essere superiore a 5.000 euro.
Art. 36
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima previo parere della commissione consiliare competente.
Art. 37
(Disposizioni transitorie)
1.
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge trovano applicazione, per quanto compatibili, i regolamenti emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 465 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'
articolo 13 della legge regionale 39/1990
, come sostituito dall'
articolo 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13
, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti), e con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della
legge regionale 4 settembre 1990, n. 39
in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).
2. Il regolamento di cui all'articolo 36 stabilisce i termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti.
Art. 38
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
Art. 39
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4480 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi".
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 17, comma 4, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Comuni per il finanziamento di interventi di sterilizzazione di animali".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4483 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamenti dei corsi di formazione per volontari delle associazioni ed enti per la tutela degli animali".
4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 35, comma 3, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4481 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle associazioni di volontariato per le spese sostenute per l'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline".
5.
In considerazione dell'abrogazione della
legge regionale 39/1990
, disposta dall'articolo 38, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 7.2.2.1134 e al capitolo 4652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita in "
Contributi ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, per l'ammodernamento, l'acquisto nonché la costruzione di nuove strutture di ricovero e custodia dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione
".
6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4 per complessivi 100.000 euro per l'anno 2012 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7.
AI fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'
articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita n. 98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.