Art. 5
(Ruolo di Insiel Spa)
1.
La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione, ai sensi dell'
articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248
, e in conformità all'articolo 3, commi da 27 a 32, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge finanziaria 2008), nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
(Codice delle Comunicazioni elettroniche). Gli eventuali introiti derivanti a Insiel Spa dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico sono valutati nella determinazione dei corrispettivi dovuti dalla Regione alla società per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle altre attività previste dalla presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 27/2012
Art. 6
(Partecipazioni a Insiel Spa)
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere agli enti di cui al comma 5 dell'articolo 4 quote di partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA, purché sia conservata la titolarità della maggioranza del capitale sociale in capo alla Regione; il valore delle azioni viene commisurato al valore del patrimonio netto societario risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
Art. 9
(Disciplinare di servizio)
1. I rapporti tra la Regione e Insiel SpA sono regolati da un disciplinare di servizio, relativo ai servizi di sviluppo e gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni.
2. Il disciplinare di servizio, il cui contenuto è stabilito e aggiornato dalla Giunta regionale, definisce la tipologia e il contenuto dei servizi resi da Insiel SpA, gli indicatori necessari a misurare la qualità dei servizi, i criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalità di periodica informativa alla Regione.
3. La Regione è titolare della proprietà dei software sviluppati da Insiel SpA nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione stessa.
4. L'accordo quadro vigente fra la Regione e Insiel SpA decade con effetto dall'approvazione del Programma triennale 2014-2016, fatte salve le attività previste nei documenti di attuazione del Programma triennale 2013-2015.
5. Gli eventuali ulteriori soci di Insiel SpA disciplinano i rapporti relativi ai servizi resi direttamente dalla società e non compresi nel Repertorio di cui all'articolo 4 tramite autonomi disciplinari di servizio.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 10, comma 15, L. R. 5/2013