Art. 5
(Ruolo di Insiel Spa)
1. La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale società a totale capitale pubblico. Il perseguimento dello scopo sociale di Insiel SpA è riconosciuto di pubblico interesse.
1 bis. In ragione della specificità della materia sanitaria nelle attività affidate a Insiel SpA, la società è autorizzata a prevedere un'articolazione organizzativa specifica dotata di autonomia organizzativa e gestionale cui è preposto un Dirigente dedicato.
1 ter. Insiel SpA supporta la Regione nell'attuazione delle politiche regionali in materia di cibersicurezza contribuendo alla definizione, all'implementazione e al coordinamento delle misure necessarie a garantire la protezione e la resilienza del SIIR. Insiel SpA assicura la coerenza tecnologica e organizzativa delle azioni di prevenzione, protezione e risposta agli incidenti informatici e collabora con i referenti regionali nell'elaborazione di strategie e piani volti a garantire la piena conformità alla normativa e alle linee guida nazionali ed europee, con particolare riferimento alla
direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della
direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) e agli indirizzi dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale. Presso Insiel SpA sono costituiti il Security Operation Center (SOC) e il Computer Security Incident Responde Team (CSIRT) della Regione che operano in raccordo con le competenti autorità e CSIRT nazionali.
1 quater. Insiel SpA supporta la Regione nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche regionali volte a favorire l'adozione, lo sviluppo e l'utilizzo responsabile di tecnologie basate su intelligenza artificiale in coerenza con la normativa europea e nazionale vigente, ivi incluso il
regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i
regolamenti (CE) n. 300/2008,
(UE) n. 167/2013,
(UE) n. 168/2013,
(UE) 2018/858,
(UE) 2018/1139 e
(UE) 2019/2144 e le
direttive 2014/90/UE,
(UE) 2016/797 e
(UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), e con le linee guida emanate dalle competenti autorità. Insiel SpA assicura il supporto tecnico e metodologico necessario per l'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale conformi ai principi di sicurezza, trasparenza, eticità e tutela dei diritti fondamentali, favorendone l'integrazione nei processi e nei servizi digitali del SIIR.
1 quinquies. Nello svolgimento delle proprie funzioni, Insiel SpA provvede secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera d), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera d), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera d), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 1 sostituito da art. 10, comma 25, L. R. 7/2024
6Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
7Comma 1 quater aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
8Comma 1 quinquies aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 6
(Partecipazioni a Insiel Spa)
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere agli enti di cui al comma 5 dell'articolo 4 quote di partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA, purché sia conservata la titolarità della maggioranza del capitale sociale in capo alla Regione; il valore delle azioni viene commisurato al valore del patrimonio netto societario risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
Art. 9
(Rapporti tra Regione e Insiel SpA)
1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità con le quali sono regolati i rapporti tra la Regione e Insiel SpA finalizzati allo sviluppo e alla gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione.
3 bis. In materia di salute i rapporti tra Regione e Insiel SpA sono regolati da apposita deliberazione della Giunta regionale con i contenuti di cui al comma 1.
4. I contenuti e le attività previste dal Programma triennale 2024-2026 vengono recepiti dal Piano operativo previsto dal disciplinare di servizio di cui al comma 1.
5. Gli eventuali ulteriori soci di Insiel SpA disciplinano i rapporti relativi ai servizi resi direttamente dalla società e non compresi nel Repertorio di cui all'articolo 4 tramite autonomi disciplinari di servizio.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 10, comma 15, L. R. 5/2013
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 3 abrogato da art. 11, comma 11, lettera e), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera e), numero 3), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 4 sostituito da art. 11, comma 11, lettera e), numero 4), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 26, lettera a), L. R. 7/2024
8Comma 1 sostituito da art. 10, comma 26, lettera b), L. R. 7/2024
9Comma 2 abrogato da art. 10, comma 26, lettera c), L. R. 7/2024
10Comma 3 bis sostituito da art. 10, comma 26, lettera d), L. R. 7/2024
Art. 9 bis
2. Al fine di garantire il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente, anche in via anticipata e in un'unica soluzione, un trasferimento per le spese di funzionamento della società, tra cui le spese di personale, la manutenzione e gestione dei beni della società, le spese di affitto, i canoni e le spese delle utenze e quant'altro necessario al funzionamento della società.
3. La Regione è inoltre autorizzata a concedere specifici contributi agli investimenti per finanziare la realizzazione di asset suscettibili di ammortamento. Su proposta degli assessori competenti in materia di ICT ed e-government e di salute, la Giunta regionale approva i programmi di sviluppo e le risorse necessarie alla loro realizzazione.
3 bis. Le applicazioni informatiche sviluppate da Insiel SpA, direttamente o tramite terzi, nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione stessa, a valere sulle risorse trasferite ai sensi del presente articolo o comunque di derivazione regionale, statale o comunitaria, sono rilasciate rendendo disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione, in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito alla Regione e alle altre pubbliche amministrazioni che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.
4. Gli introiti derivanti dalle attività svolte per conto della Regione in attuazione dell'articolo 4, comma 8, dalla fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico e dalle altre attività svolte in regime di economia di mercato costituiscono entrate proprie della società e sono scomputati nella determinazione dei trasferimenti di cui al comma 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 11, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Comma 1 abrogato da art. 10, comma 27, lettera a), L. R. 7/2024
3Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 27, lettera b), L. R. 7/2024
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 27, lettera c), L. R. 7/2024
5Parole soppresse al comma 4 da art. 10, comma 27, lettera d), numero 1), L. R. 7/2024
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 27, lettera d), numero 2), L. R. 7/2024
7Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 27, lettera d), numero 3), L. R. 7/2024
8Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.