LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2011
Materia:
120.08 - Informatica
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie

CAPO IV
 INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI SPA
Art. 5
 (Ruolo di Insiel Spa)
1. La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale società a totale capitale pubblico. Il perseguimento dello scopo sociale di Insiel SpA è riconosciuto di pubblico interesse.
1 bis. In ragione della specificità della materia sanitaria nelle attività affidate a Insiel SpA, la società è autorizzata a prevedere un'articolazione organizzativa specifica dotata di autonomia organizzativa e gestionale cui è preposto un Dirigente dedicato.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera d), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera d), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera d), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 1 sostituito da art. 10, comma 25, L. R. 7/2024
Art. 6
 (Partecipazioni a Insiel Spa)
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere agli enti di cui al comma 5 dell'articolo 4 quote di partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA, purché sia conservata la titolarità della maggioranza del capitale sociale in capo alla Regione; il valore delle azioni viene commisurato al valore del patrimonio netto societario risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
Art. 7
 (Controllo analogo)
1. Il controllo analogo su Insiel SpA è esercitato nei modi stabiliti negli articoli da 16 a 19 della legge regionale n. 10/2012 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).
Note:
1Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 10/2012
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 10/2012
Art. 9
 (Rapporti tra Regione e Insiel SpA)
1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità con le quali sono regolati i rapporti tra la Regione e Insiel SpA finalizzati allo sviluppo e alla gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione.
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
(4)
3 bis. In materia di salute i rapporti tra Regione e Insiel SpA sono regolati da apposita deliberazione della Giunta regionale con i contenuti di cui al comma 1.
4. I contenuti e le attività previste dal Programma triennale 2024-2026 vengono recepiti dal Piano operativo previsto dal disciplinare di servizio di cui al comma 1.
5. Gli eventuali ulteriori soci di Insiel SpA disciplinano i rapporti relativi ai servizi resi direttamente dalla società e non compresi nel Repertorio di cui all'articolo 4 tramite autonomi disciplinari di servizio.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 10, comma 15, L. R. 5/2013
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 3 abrogato da art. 11, comma 11, lettera e), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera e), numero 3), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 4 sostituito da art. 11, comma 11, lettera e), numero 4), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 26, lettera a), L. R. 7/2024
8Comma 1 sostituito da art. 10, comma 26, lettera b), L. R. 7/2024
9Comma 2 abrogato da art. 10, comma 26, lettera c), L. R. 7/2024
10Comma 3 bis sostituito da art. 10, comma 26, lettera d), L. R. 7/2024
Art. 9 bis
 (Finanziamento)
1.  
( ABROGATO )
(2)
2. Al fine di garantire il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente, anche in via anticipata e in un'unica soluzione, un trasferimento per le spese di funzionamento della società, tra cui le spese di personale, la manutenzione e gestione dei beni della società, le spese di affitto, i canoni e le spese delle utenze e quant'altro necessario al funzionamento della società.
3. La Regione è inoltre autorizzata a concedere specifici contributi agli investimenti per finanziare la realizzazione di asset suscettibili di ammortamento. Su proposta degli assessori competenti in materia di ICT ed e-government e di salute, la Giunta regionale approva i programmi di sviluppo e le risorse necessarie alla loro realizzazione.
4. Gli introiti derivanti dalle attività svolte per conto della Regione in attuazione dell'articolo 4, comma 8, dalla fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico e dalle altre attività svolte in regime di economia di mercato costituiscono entrate proprie della società e sono scomputati nella determinazione dei trasferimenti di cui al comma 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 11, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Comma 1 abrogato da art. 10, comma 27, lettera a), L. R. 7/2024
3Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 27, lettera b), L. R. 7/2024
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 27, lettera c), L. R. 7/2024
5Parole soppresse al comma 4 da art. 10, comma 27, lettera d), numero 1), L. R. 7/2024
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 27, lettera d), numero 2), L. R. 7/2024
7Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 27, lettera d), numero 3), L. R. 7/2024