Art. 9 bis
2. Al fine di garantire il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente, anche in via anticipata e in un'unica soluzione, un trasferimento per le spese di funzionamento della società, tra cui le spese di personale, la manutenzione e gestione dei beni della società, le spese di affitto, i canoni e le spese delle utenze e quant'altro necessario al funzionamento della società.
3. La Regione è inoltre autorizzata a concedere specifici contributi agli investimenti per finanziare la realizzazione di asset suscettibili di ammortamento. Su proposta degli assessori competenti in materia di ICT ed e-government e di salute, la Giunta regionale approva i programmi di sviluppo e le risorse necessarie alla loro realizzazione.
4. Gli introiti derivanti dalle attività svolte per conto della Regione in attuazione dell'articolo 4, comma 8, dalla fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico e dalle altre attività svolte in regime di economia di mercato costituiscono entrate proprie della società e sono scomputati nella determinazione dei trasferimenti di cui al comma 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 11, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Comma 1 abrogato da art. 10, comma 27, lettera a), L. R. 7/2024
3Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 27, lettera b), L. R. 7/2024
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 27, lettera c), L. R. 7/2024
5Parole soppresse al comma 4 da art. 10, comma 27, lettera d), numero 1), L. R. 7/2024
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 27, lettera d), numero 2), L. R. 7/2024
7Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 27, lettera d), numero 3), L. R. 7/2024