LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2011
Materia:
120.08 - Informatica
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie

Art. 5
 (Ruolo di Insiel Spa)
1. La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione, ai sensi dell' articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , e in conformità all'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche). Gli eventuali introiti derivanti a Insiel Spa dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico sono valutati nella determinazione dei corrispettivi dovuti dalla Regione alla società per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle altre attività previste dalla presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 27/2012