1.
La Regione, anche ai sensi dell'articolo 5 e nel rispetto dell'ordinamento comunitario e delle competenze dello Stato e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, persegue il fine di assicurare a cittadini e imprese condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati. In particolare:
a) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico regionale per le attività istituzionali;
b) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della società dell'informazione e programma le risorse finanziarie, assicurando l'efficienza e la qualità della spesa pubblica;
c) coordina il Sistema informativo integrato regionale (SIIR) per consentire l'interoperabilità e l'integrazione nella costituzione e fruizione delle informazioni per garantire il miglioramento dei servizi e dell'efficienza ed efficacia dei processi amministrativi;
d) cura il monitoraggio della diffusione e dello sviluppo delle ICT sul territorio regionale e valuta i risultati raggiunti;
e) pianifica, regolamenta e monitora l'interoperabilità e la sicurezza dei sistemi e delle reti pubbliche di propria competenza, anche definendo gli standard di riferimento;
f) promuove il riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione e l'uso del software libero o a codice sorgente aperto nell'ambito della normativa vigente e promuove forme di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche finalizzate allo sviluppo congiunto di iniziative nel settore ICT, mediante opportuni accordi o convenzioni;
g) nel rispetto delle competenze dello Stato, dell'ordinamento comunitario e dei principi in materia di concorrenza del Trattato CE, promuove a livello internazionale forme di collaborazione ed iniziative nel settore ICT;
h) promuove la ricerca scientifica e lo sviluppo del software per il SIIR favorendo la rimozione di barriere dovute a diversità di formati non standard nella realizzazione dei programmi e delle piattaforme, anche considerando l'impiego ottimale del software a sorgente aperta nella pubblica amministrazione;
h bis) promuove un approccio integrato alla sicurezza digitale sostenendo l'adozione di misure tecniche e organizzative coerenti con le politiche regionali di innovazione e gli standard internazionali di riferimento e contribuendo al rafforzamento complessivo della resilienza cibernetica del territorio regionale;
h ter) promuove la creazione di un ecosistema pubblico dell'intelligenza artificiale aperto alla collaborazione con enti, università, centri di ricerca e imprese, favorendo la diffusione di competenze, l'innovazione sostenibile e la crescita digitale del sistema regionale.
1Parole sostituite alla lettera f) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 10, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3Lettera h ter) del comma 1 aggiunta da art. 10, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.