LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/06/2011
Materia:
220.03 - Artigianato
210.06 - Economia montana
220.05 - Fiere e mercati

Art. 46
  (Inserimento dell'articolo 42 bis nella legge regionale 12/2002 )
1.
Dopo l' articolo 42 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 42 bis
 (Aiuti alle imprese di nuova costituzione)
1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi secondo la regola <<de minimis>> per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo.
2. Le nuove imprese artigiane possono, altresì, beneficiare degli incentivi per sostenere gli investimenti aziendali di cui agli articoli 46 e 50 per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo. Tali incentivi sono concessi secondo la regola <<de minimis>>.>>.