LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/06/2011
Materia:
220.03 - Artigianato
210.06 - Economia montana
220.05 - Fiere e mercati

Art. 33
1. All' articolo 30 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.>>;

c)
al comma 2 le parole << parrucchiere misto >> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore >>;

d)
al comma 3 le parole << parrucchiere misto >> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore >>;

e)
al comma 4 le parole << parrucchiere misto >> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore >>;

f)
il comma 5 è abrogato;

g)
al comma 6 le parole << alla Giunta regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Commissione regionale >>;

h)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 1, lettera h), L. R. 4/2013