<<Art. 21
(Commissione regionale per l'artigianato)
1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
2. La Commissione regionale è l'organismo nel quale sono di norma sviluppate le attività di concertazione tra l'Assessore competente e le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2. La Commissione regionale svolge in particolare i seguenti compiti: a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;
b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 16, in seduta riservata;
c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;
d) individua i settori di attività ai fini della costituzione delle botteghe scuola e provvede al riconoscimento delle medesime.
3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore per: a) la realizzazione di progetti di interesse del comparto artigiano, con particolare riferimento alla formazione e all'orientamento degli imprenditori, al sostegno della nuova imprenditorialità soprattutto giovanile e femminile, alla continuità delle imprese, al supporto all'innovazione e alla qualità delle imprese;
b) la commercializzazione e promozione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;
c) l'effettuazione di studi, indagini e ricerche su temi di interesse del comparto artigiano, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore;
d) la realizzazione di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali.
4. I progetti di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio e degli Enti locali interessati.
5. Il Programma annuale di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, previo parere della Commissione consiliare competente.>>.