LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/06/2011
Materia:
220.03 - Artigianato
210.06 - Economia montana
220.05 - Fiere e mercati

Art. 80
 (Norme finanziarie)
1.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 4, comma 1, della legge regionale 12/2002 , come sostituito dall'articolo 4, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: " Rimborso annuo alle Camere di commercio per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per l'esercizio della delega relativa alla tenuta dell'A.I.A. ".

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 19, commi 11 e 12, della legge regionale 12/2002 , come sostituito dall'articolo 18, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2002 , come sostituito dall'articolo 21, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.2.1015 e al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita con la seguente " Finanziamento del Programma annuale di settore della Commissione regionale per l'artigianato ".

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, commi 11 e 12, della legge regionale 12/2002 , come sostituito dall'articolo 22, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 e al capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
5. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2002 di seguito elencate fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5062 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011:
- articolo 23 bis, comma 3, come inserito dall'articolo 25;
- articolo 26, comma 1, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), per quanto previsto dal medesimo articolo 26, comma 3, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera d);
- articolo 28, comma 5, come sostituito dall'articolo 31;
- articolo 39, commi 1 e 2, come sostituito dall'articolo 42;
- articolo 40 bis, comma 4, come inserito dall'articolo 44.
6.
Per le finalità previste dall' articolo 72, comma 3, della legge regionale 12/2002 , come sostituito dall'articolo 70, dall' articolo 72 ter della legge regionale 12/2002 , come inserito dall'articolo 71, e in relazione al disposto di cui all'articolo 79, comma 25, si istituisce " per memoria " a decorrere dall'anno 2012 nell'unità di bilancio 1.5.2.1028 il capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione " Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA ".

7.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 50/1993 , come sostituito dall'articolo 73, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, nella cui denominazione dopo le parole " loro consorzi " sono inserite le parole " nonché ai Consorzi di sviluppo industriale " e le parole " stipulati ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 " sono soppresse.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 66, comma 1, della legge regionale 12/2002 , come sostituito dall'articolo 65, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 79, comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.