LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/06/2011
Materia:
220.03 - Artigianato
210.06 - Economia montana
220.05 - Fiere e mercati

Art. 71
  (Inserimento degli articoli 72 bis e 72 ter nella legge regionale 12/2002 )
1.
Dopo l' articolo 72 della legge regionale 12/2002 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 72 bis
 (Delega di funzioni al CATA)
1. Sono delegate al CATA le attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo delle nuove imprese artigiane, associate o meno alle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1.
3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;
b) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);
c) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);
d) incentivi per la diffusione e la promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57.
4. La Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 dicembre 2011.
Art. 72 ter
 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA)
1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis è istituito il Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA, di seguito denominato Fondo.
2. Con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.
3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, comma 3, il CATA trattiene un importo percentuale dell'ammontare del finanziamento regionale, a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute, secondo criteri e modalità stabiliti dalle direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4.
4. Nel Fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).>>.