LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/06/2011
Materia:
220.03 - Artigianato
210.06 - Economia montana
220.05 - Fiere e mercati

Art. 19
  (Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 12/2002 )
1.
Dopo l' articolo 19 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 19 bis
 (Ufficio dell'Albo delle imprese artigiane )
1. L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, cura la tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con la Commissione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge.
2. L'ufficio dell'Albo assicura inoltre lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:
a) esercita le funzioni di segreteria e svolge i compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle Commissioni;
b) provvede a segnalare ai Comuni le infrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3;
c) provvede alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;
d) cura il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'A.I.A. e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
e) adempie a ogni altro compito connesso con la funzione di tenuta dell'A.I.A..>>.