LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/06/2011
Materia:
220.03 - Artigianato
210.06 - Economia montana
220.05 - Fiere e mercati

Art. 17
1.
L' articolo 18 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Istituzione e funzioni)
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono istituite in ciascuna provincia della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e hanno sede presso le Camere di commercio.
2. Le Commissioni provvedono:
a) all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al capo I del presente titolo relativamente alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'A.I.A., adottando i conseguenti provvedimenti nei casi e secondo le modalità previste agli articoli 14, 14 bis e 14 ter;
b) alla tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con gli uffici dell'Albo, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;
c) alla segnalazione agli uffici dell'Albo delle infrazioni di cui all'articolo 17, comma 1;
d) all'effettuazione di rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;
e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), e alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari);
f) allo svolgimento delle altre funzioni attribuite dalla legge.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.>>.