LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6

Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.

TESTO VIGENTE dal 21/07/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/06/2011
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere
440.07 - Fonti energetiche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 26
1.
L' articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Classificazione del territorio regionale)
1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato, sulla base della classificazione del territorio stesso definita dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento, ai sensi dell' articolo 65 del decreto legislativo 152/2006 , in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi.
2. La classificazione di cui al comma 1 è recepita dal Comune per il territorio di competenza in uno studio costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
b) rappresentazioni cartografiche che, quale strumento di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in particolare le eventuali situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell'assetto del territorio.
3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati a scala comunale, come segue:
a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio, all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
b) aree che, in caso di destinazione d'uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un carattere di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità.
4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati dello strumento di pianificazione comunale ed è sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza.
5. I Comuni trasmettono lo studio di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia, ai fini della verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L'esito della verifica è reso noto al Comune interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello studio.
6. I Comuni, in caso di calamità naturale i cui effetti, per gravità ed estensione, impongano l'adozione di una variante dello strumento di pianificazione comunale, o qualora intervengano modificazioni dell'assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento.>>.