LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/04/2011
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 7
 (Vigilanza e controllo)
1. Ferme restando le competenze di altre autorità previste da leggi statali e regionali in materia di OGM, la Regione svolge le attività di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge attraverso il Corpo forestale regionale e si avvale dell'ERSA per quanto riguarda gli accertamenti tramite campioni nei terreni.
2. La Giunta regionale può adottare un programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo sulla base della proposta elaborata dall'ERSA, sentito un tavolo tecnico composto da personale dell'Amministrazione regionale, dell'ERSA e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), da rappresentanti delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste, nonché da esperti indicati dalle Università e dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.