LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/04/2011
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 5
 (Promozione della ricerca e sperimentazione
1. L'Amministrazione regionale riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte all'individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone e alla relativa creazione varietale, con tecniche genetiche basate sull'incrocio e sulla selezione di genotipi locali, tradizionali o antichi di interesse agrario.
2. L'Amministrazione regionale promuove, altresì, la ricerca e la sperimentazione del settore agricolo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare le biodiversità sia delle varietà coltivate sia di quelle naturali anche ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale), nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agricolo e rurale regionale.