LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/04/2011
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 3
 (Ruolo dell'ERSA)
1. Fatto salvo quanto previsto in materia di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 7, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è incaricata dall'Amministrazione regionale quale autorità regionale competente a certificare le eventuali commistioni da OGM che le coltivazioni convenzionali o biologiche possono subire, ferme restando le eventuali competenze in materia di altre autorità previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
2. L'ERSA, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005 (Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato), individua i siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del caso, restrizioni motivate per specifici organismi o siti di rilascio.