LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/04/2011
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 2.1
 (Misure specifiche per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais)
1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da modelli produttivi e strutture aziendali che condizionano il grado di commistione tra le colture transgeniche e non transgeniche, è esclusa la coltivazione di mais geneticamente modificato in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. La coltivazione di mais geneticamente modificato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 26, lettera a), L. R. 15/2014