LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 9
 (Impianti fuori dai piani nazionali)
1. La previsione della localizzazione di nuovi impianti al di fuori dei siti previsti dai piani nazionali di cui all'articolo 7 approvati a seguito dell'intesa di cui al medesimo articolo 7, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4, e fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, è richiesta dai soggetti pubblici o privati interessati al Ministero competente allegando il progetto preliminare dell'intervento con i dati radioelettrici essenziali, assieme a un parere preliminare della Regione espresso sentiti i Comuni interessati.
2. Ai sensi dell' articolo 12, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), la Regione si esprime sull'intesa relativa alla nuova localizzazione con le modalità di cui all'articolo 7.
3. L'autorizzazione per gli impianti di cui al comma 1 è rilasciata con le modalità di cui all'articolo 8.
4. In conformità agli indirizzi dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e in deroga ai commi 1, 2 e 3, limitatamente ai casi di cui ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, qualora i soggetti interessati richiedano localizzazioni degli impianti diverse da quelle previste nei piani stessi, l'autorizzazione per tali impianti è direttamente rilasciata con le modalità di cui all'articolo 8.
5. Fermo restando quanto stabilito per la manutenzione ordinaria all'articolo 8, comma 6, le modifiche radioelettriche e gli ampliamenti degli impianti esistenti fuori dai siti di cui al comma 1, sono autorizzate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.