LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 24
 (Informazione e trasparenza)
1. Gli impianti fissi e mobili di cui all'articolo 15, a esclusione delle microcelle, devono essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente in luogo accessibile e visibile che riporta:
a) gli estremi della SCIA, dell'autorizzazione e della comunicazione;
b) la data di attivazione e, per gli impianti mobili, eventuali date di disattivazione e dismissione;
c) i dati dell'operatore.