Art. 18
(Procedimento autorizzativo ordinario)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 6, della presente legge e
dall’articolo 44, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 259/2003, l'installazione e le modifiche degli impianti di cui all'articolo 15 sono soggette a SCIA secondo la normativa edilizia vigente, integrata di una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del Regolamento di cui all'articolo 16. Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti.
2. La SCIA, oltre all'asseverazione di cui al comma 1, è corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 36/2001, e successive modificazioni, nonché di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
3.
II parere di ARPA di cui al comma 2 è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta in conformità a quanto disposto dall'
articolo 87 del decreto legislativo 259/2003
. Per quanto non disposto dalle presenti norme trova applicazione la disciplina regionale e statale in materia di procedimento amministrativo.
4. Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al comma 2, fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, qualora dovuto, non sia allegato alla SCIA il Comune, qualora gli atti mancanti non siano prodotti entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento, indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme e secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, per quanto applicabili e compatibili.
5. La realizzazione di microcelle è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 201, comma 1, L. R. 3/2024
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 21, lettera a), L. R. 7/2024 . Prima delle parole "e dall'articolo 44, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 259/2003" sono state inserite d'ufficio le seguenti: "della presente legge".