LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 17 bis
 (Programmi di sviluppo delle reti di rilevanza regionale)
1. Nelle aree sprovviste di adeguata copertura e rispetto alle quali non sono previsti programmi credibili di sviluppo ai sensi dell'articolo 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) realizzare infrastrutture passive destinate a ospitare impianti radioelettrici per la telefonia mobile e la connettività a banda larga;
b) concedere incentivi per la costruzione, la gestione e il funzionamento delle componenti passive e attive di una rete mobile di rilevanza regionale.
2. Le infrastrutture di cui al comma 1, lettera a), fanno parte della rete pubblica di proprietà regionale (RPR) come definita all'articolo 30, comma 2, e sono realizzate nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Possono essere messe a disposizione degli operatori di rete mobile iscritti al registro degli operatori di comunicazione e concessionari di diritti d'uso delle frequenze per erogare il servizio di telefonia mobile sul territorio italiano.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni per la realizzazione e la concessione delle predette infrastrutture RPR garantendo il più ampio accesso alle stesse da parte degli operatori di rete mobile e la miglior continuità del servizio di copertura delle aree di cui al comma 1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, lettera b), nel rispetto della disciplina di settore nonché di quella in materia di aiuti di Stato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 12/2025