LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 16
 (Regolamento comunale per la telefonia mobile)
1. Nel rispetto dei principi informatori di cui all' articolo 8, comma 6, della legge 36/2001 , i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato regolamento, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale.
2. Il regolamento disciplina su tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15. Il Regolamento non disciplina gli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora.
3. Il regolamento persegue i seguenti obiettivi:
a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
b) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni di cui all'articolo 17, nell'ambito di un'azione di governo e regolazione della materia a livello locale;
c) l'individuazione, anche con l'eventuale ricorso alle procedure di consultazione con le metodologie partecipate di Agenda 21 ai fini della massima trasparenza nell'informazione alla cittadinanza, delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione di tutti gli impianti di cui al comma 2, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati;
d) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
e) la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;
f) l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
g) la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.
4. Il regolamento, predisposto anche con adeguati elaborati grafici utilizzando la carta tecnica regionale numerica, contiene:
a) la localizzazione degli impianti di cui al comma 2 esistenti sul territorio comunale e inseriti nel catasto regionale di cui all' articolo 4, comma 17, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
b) l'individuazione delle aree controindicate per il posizionamento degli impianti, definendo nel contempo le condizioni alle quali la realizzazione degli impianti è ammissibile, ritenendo come aree controindicate:
1) le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modificazioni, e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico;
2) le zone con edificazione di limitata altezza entro le quali l'inserimento di impianti di notevole impatto visivo risulterebbe fuori scala e dominante rispetto al contesto insediativo esistente, modificandone significativamente l'aspetto;
3) le altre aree individuate nel rispetto del principio di precauzione;
c) l'individuazione delle aree preferenziali per il posizionamento degli impianti, ritenendo come tali:
1) e aree di proprietà comunale o pubblica e le zone per attrezzature e servizi tecnologici già individuate negli strumenti urbanistici, ritenute idonee a ospitare gli impianti;
2) il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni particolari;
3) le aree in contesti non urbanizzati, gli intorni di infrastrutture lineari energetiche e viarie esistenti;
4) le aree ritenute meno sensibili nei confronti dell'impatto visivo derivante dalla possibile realizzazione degli impianti in relazione all'intorno considerato;
d) l'eventuale definizione dei principi e delle modalità di integrazione paesaggistica degli impianti nel territorio;
e) le prescrizioni e le modalità di posizionamento delle microcelle e dei gap-filler installati nell'ambito delle facciate degli edifici esistenti, con particolare riferimento a quelli di pregio, e all'interno dei centri storici;
f) lo studio della situazione dello stato di fatto dei livelli di campo elettrico sul territorio.
5. L'Amministrazione comunale, tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 17, predispone il regolamento, o i suoi aggiornamenti, e avvia, qualora ne ravvisi l'opportunità, eventuali procedure di consultazione finalizzate a meglio definirne o integrarne il testo.
6.  
( ABROGATO )
(2)
7.  
( ABROGATO )
(3)
8. La deliberazione di approvazione del regolamento è pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. È facoltà delle Amministrazioni comunali redigere il regolamento anche in forma associata.
10. Il regolamento ha durata a tempo indeterminato ed è aggiornato quando sia necessario individuare nuove e/o diverse localizzazioni.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2Comma 6 abrogato da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3Comma 7 abrogato da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
4Parole soppresse al comma 8 da art. 44, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020