LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 35
 (Convenzioni)
1. La Regione può sottoscrivere, con gli Enti proprietari di infrastrutture civili interessate dall'attraversamento e dall'occupazione per la realizzazione delle opere relative alla rete pubblica regionale delle infrastrutture a banda larga, o con soggetti associativi che li rappresentino, convenzioni non onerose che stabiliscono le condizioni tecniche generali e specifiche nel rispetto delle disposizioni delle singole leggi di settore.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere accordi integrativi da sottoscrivere in sede di esecuzione dei lavori, fra gli enti proprietari di cui al comma 1 e i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1.
3. Le proposte di convenzione di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale su iniziativa dell'Assessore regionale competente.
4. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, la Regione può stipulare ulteriori specifiche convenzioni che non comportino oneri finanziari per la Regione con soggetti pubblici o privati interessati nei settori delle telecomunicazioni.