LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto della Costituzione, degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica e il controllo degli impianti e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, al fine di garantire:
a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
b) il diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni e alla rete internet;
c) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;
d) i servizi di telecomunicazione agli utenti sul territorio della regione.
2. La presente legge in particolare dispone in materia di:
a) impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora;
b) impianti per la telefonia mobile;
c) infrastrutture per la banda larga.